Anche se il decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023 ha detto stop alla cessione del credito e sconto in fattura, ci sono delle pratiche già in corso che aspettano di essere approvate e liquidate. Lo stesso decreto, inoltre, ammette delle deroghe. Ciò sta significando che ci sono casi in cui il legislatore ancora ammette la possibilità di sconto o cessione nel campo dei bonus edilizi.

Attenzione a non commettere però alcuni errori che potrebbero bloccare l’operazione di cessione e causare il successivo rifiuto.

Cosa succede in questo caso? Come comportarsi?

Stop e deroghe

Come anticipato, il decreto n. 11 del 2023, come convertito in legge, ha sancito che dal 17 febbraio 2023, nel campo dei bonus casa non è più ammesso optare per lo sconto in fattura e cessione del credito. Quindi, da quella data, l’unica strada percorribile resta quella della detrazione in dichiarazione dei redditi da spalmare in più quote annuali di pari importo.

Il decreto, tuttavia, ammette delle deroghe. In sintesi, si stabilisce che le due opzioni sono ancora possibili per quei lavori per i quali il titolo abilitativo (CILA, SCIA, ecc.) è presentato entro il 16 febbraio 2023. Se poi si tratta di lavori in edilizia libera, lo sconto e la cessione sono ancora possibili purché tali lavori siano iniziati entro il 16 febbraio 2023.

Laddove parliamo di interventi su parti condominiali, è anche necessario che la delibera di approvazione degli interventi risulti adottata entro il 16 febbraio 2023.

Infine, senza guardare alla data del titolo abilitativo o a quella di inizio lavori e nemmeno alla delibera condominiale, le due strade restano ancora percorribili per:

  • bonus barriere architettoniche 75%
  • interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009. E in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche
  • lavori realizzati dagli IACP (case popolari) e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o dalle organizzazioni di volontariato (ODV).

Errori che bloccano la cessione del credito: cosa succede?

Potrebbe accadere che un’operazione di cessione del credito fatta verso una banca, verso Poste o verso altri soggetti non vada a buon fine.

Quindi, il cessionario blocca la pratica. Potrebbe trattarsi semplicemente di un blocco voluto dal cessionario stesso perché, ad esempio, manca qualche documento e, quindi, si chiede di integrare la documentazione con quella mancante. In tal caso, a completamento della pratica, in genere, questa poi se completa, andrà a buon fine.

Diverso, invece, il caso in cui si commettono errori che portano il cessionario non solo a bloccare ma anche successivamente a rifiutare la cessione del credito. E’ il caso, ad esempio, in cui c’è discordanza tra l’importo ceduto e l’importo asseverato.

Ad ogni modo nel momento in cui la pratica è rifiutata, nulla è perduto. Infatti, il credito torna nella disponibilità del cedente e, questi, fatte le dovute correzioni/integrazioni può riprovare nuovamente a cedere quel credito (verso lo stesso cessionario o anche verso altri). Ciò, sempreché sia effettivamente un credito cedibile.

Riassumendo…

  • dal 17 febbraio 2023, ai sensi del decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, non è più possibile fare opzione per sconto in fattura e cessione del credito nei bonus edilizi
  • sono, tuttavia, previsti casi in cui l’opzione per sconto e cessione sono ancora ammessi
  • il cessionario (banca, poste, ecc.) potrebbe bloccare e/o rifiutare la cessione perché, ad esempio, manca di documentazione oppure perché ci sono incongruenze nella pratica
  • il rifiuto della cessione fa ritornare il credito nella disponibilità del cedente, il quale può riprovare la cessione dopo aver fatto le dovute integrazioni/correzioni.