Nel condominio in cui vivo con la mia compagna stiamo valutando la possibilità di effettuare degli interventi di cappotto termico per i quali potremmo beneficiare della detrazione al 110%; considerata la possibilità di cedere la stessa sotto forma di credito d’imposta, mi chiedevo se tale possibilità è subordinata ad apposita delibera da parte dell’assemblea condominiale.

Il super bonus al 110%

Le detrazioni al 110% sono state introdotte con il D.L. 34/2020, c.d decreto Rilancio. In particolare, sono state inserite all’art.

119.

 

Nello specifico, sono agevolati gli interventi di:

 

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

 

Difatti, tali interventi sono definiti  quali “interventi trainanti”.

 

Inoltre, se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i generi interventi c.d. “trainati”:

 

  • gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR);
  • colonnine di ricarica la ricarica per  veicoli elettrici.

 

Ad ogni modo, chiarimenti specifici sono stati forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°24/e.

L’opzione per lo sconto o la cessione del credito d’imposta

Le detrazioni fiscali eco bonus e sisma bonus 110% possono essere scaricati dalle tasse in 5 quote annuali di pari importo.

 

In alternativa, il contribuente può optare:

 

  • per un contributo, sotto forma di sconto praticato dal fornitore dei lavori (se da il consenso);
  • per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facolta’ di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

Laddove si opta per lo sconto, il fornitore lo recupero sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in F24 o ulteriormente cedibile ad altri soggetti.

Ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

Difatti, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti. Ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

Ad ogni modo, la cessione può essere disposta in favore:

 

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

 

Le modalità di esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi di  commercialisti, ragionieri, periti commerciali ecc,  sono state definite con il Provvedimento  dell’Agenzia delle entrate datato 8 Agosto 2020.

 

Ancora, l’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.  Con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus 110% , non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell’intervento medesimo.

La cessione per i singoli condòmini

Il condòmino può cedere:

 

 

Anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.

 

Difatti, l’opzione da parte del singolo condòmino non è vincolato a delibera alcuna.

 

Naturalmente la scelta è da comunicare all’Amministratore di condominio.

 

Nella già citata circolare 24/e è stato messo in evidenza che,  per interventi sulle parti comuni degli edifici:

 

  1. non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante;
  2. alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione,
  3. mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Difatti, i singoli condòmini possono agire in autonomia optando per la detrazione, per il credito d’imposta o per la cessione dello stesso.

 

Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto è necessario acquisire:

 

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus;
  • l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.

 

Su tale ultimo punto, l’asseverazione è necessaria anche per coloro che decidono di beneficare direttamente della detrazione in dichiarazione dei redditi.