Potrebbero cambiare nuovamente le regole sulla cessione del credito da bonus edilizi. In fase di conversione in legge del D.L. 50/2022, c.d. decreto aiuti, sono in discussione due novità che dovrebbero permettere al mercato dei crediti edilizi di ripartire.

La situazione che si è creata nelle ultime settimane è molto pericolosa soprattutto per le imprese che si trovano nel proprio cassetto fiscale importanti crediti per lavori effettuati in applicazione del c.d. sconto in fattura. Questi crediti al momento sono bloccati perchè le banche non accettano più nuove pratiche di cessione.

In tale contesto, le imprese edilizie che negli ultimi due anni hanno tanto investito in risorse umane nonchè in nuovi impianti e macchinari, rischiano di andare in default.

Se nel primo periodo l’attivazione del Superbonus sembrava avesse dato una boccata d’ossigeno al settore edilizio ora le cose vanno in senso opposto.

La cessione del credito

Le regole sulla cessione dei crediti edilizi, ex art.121 del D.L. 34/2020,  ad oggi in vigore, sono le seguenti:

  • la prima cessione, anche da sconto in fattura, può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto anche se non ha nulla a che fare con i lavori che hanno generato la detrazione;
    la 2° e la 3° solo nei confronti di banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia (articolo 106 e articolo 64, Dlgs n. 385/1993) o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia (soggetti qualificati).
  • e banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere il credito direttamente ai correntisti che siano clienti business, senza la necessità che sia previamente esaurito il numero di cessioni a favore dei soggetti “qualificati”.

Rimane fermo il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.

La cessione in favore dei clienti professionali

Grazie al decreto Aiuti, le banche possono cedere i crediti che hanno in magazzino senza dover attendere per forza la 4° cessione.

Dunque appena ne vengono in possesso possono procedere a cederli in favore dei clienti professionali.

Si intendono per tali i soggetti che sono tenuti a essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:

  • banche;
  • imprese di investimento;
  • altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
  • organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
  • i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
  • soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
  • agenti di cambio.

Anche le imprese di grandi dimensioni sono considerate clienti professionali. Si intende per impresa di grandi dimensioni quelle che rispettano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: totale di bilancio: 20 000 000 EUR, fatturato netto: 40 000 000 EUR, fondi propri: 2 000 000 EUR”.

Le novità che potrebbero arrivare a breve

Le regole sulla cessione del credito potrebbero cambiare nuovamente. In fase di conversione in legge del D.L. 50/2022, c.d. decreto aiuti, sono in discussione due novità che dovrebbero permettere al mercato dei crediti edilizi di ripartire.

In particolare le due novità al momento in discussione permetterebbero:

  • alle imprese di conservare i crediti nel proprio cassetto fiscale anche per più di un anno senza che ciò comprometta una cessione successiva in via integrale;
  • le banche potranno cedere il credito anche nei confronti delle partite iva con un monte ricavi/compensi superiore ad una certa soglia ancora da stabilire.

Vediamo nei prossimi giorni quali saranno le novità in tal senso. Ciò che è certo è che il Governo deve intervenire al più presto per consentire alle imprese e ai contribuenti di smaltire quanti più crediti possibili.

Il rischio di default per l’imprese è dietro l’angolo.