Nel momento in cui le banche o le Poste valutano di accettare una proposta di cessione di un credito edilizio, superbonus, ecobonus, ecc, devono porre in atto i c.d. adempimenti antiriciclaggio.

Infatti, in base alla previsioni introdotte dal d.L. 157/2021, c.d decreto Antifrode, gli intermediari finanziari comprese le assicurazioni, sono tenuti a non accettare il credito in caso di operazioni sospette o laddove si trovano nell’impossibilita’ oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela.

In realtà, al di là delle previsioni messe nero sui bianco dal decreto Antifrode, i suddetti soggetti erano già tenuti ad effettuate le verifiche antiriciclaggio.

Anche Poste effettua specifiche verifiche i cui passaggi procedurali sono stati pubblicati sul proprio portale web.

I controlli antiriciclaggio sulla cessione del credito

L’art.2 del decreto Antifrode dispone che:

i soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, non procedono
all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.

Gli articoli 35 e 42 si riferiscono rispettivamente alla presenza di operazioni sospette o all’impossibilita’ oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela.

Al di là delle previsioni di cui al decreto Antifrode, i suddetti soggetti erano già tenuti ad effettuate le verifiche antiriciclaggio.

Tale obbligo è stato ribadito dalla Banca d’Italia con la comunicazione dell’11 febbraio 2021.

Intermediari finanziari nonché anche le assicurazioni, devono considerare:

  • l’eventuale natura fittizia dei crediti stessi;
  • la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;
  • lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti.

Si veda a proposito il nostro approfondimento Banche e intermediari: blocco all’acquisto dei crediti edilizi superbonus, ecco chi rischia.

La cessione del credito alle Poste

Come detto sopra, anche Poste è tenuta ad effettuare i suddetti controlli antiriciclaggio.

I controlli documentali effetti sono stati resi noti sul proprio portale web.

Al fine di valutare la possibilità di acquisire un credito d’imposta in prima cessione (gli unici ora accettati da Poste it), Poste Italiane effettua verifiche soggettive sul richiedente e oggettive, su documentazione specifica.

In particolare, in fase di identificazione del cliente, oltre ai controlli standard antiriciclaggio, Poste Italiane effettua ulteriori controlli quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • la presenza di segnalazioni in CAI (Centrale Allarme Interbancaria) relative all’emissione di assegni senza autorizzazione e/o senza fondi o utilizzo improprio di carte di credito,
  • lo status “attivo” del conto corrente,
  • una anzianità aziendale non inferiore a 18 mesi (per le persone giuridiche).

L’esito negativo di questi primi controlli soggettivi impedisce l’acquisizione del credito.

Sempre in attuazione dei controlli antiriciclaggio, Poste Italiane si riserva comunque, in base agli esiti dei predetti controlli, di invitare il richiedente a recarsi presso l’Ufficio Postale di riferimento al fine di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.