Lo scorso anno ho effettuato dei lavori di ristrutturazione detraibili al 50%; quest’anno, nel 730/2020, ho beneficiato della prima quota di detrazione; ne residuano altre 9.

 

A tal proposito, in virtù delle previsioni di cui al decreto rilancio, posso cedere le quote residue alla mia banca di fiducia?

Il super bonus al 110%

lL D.L. 34/2020, decreto rilancio, con l’art.119 ha introdotto delle detrazioni fiscali del 110%. L’Agenzia delle entrate le ha definite “superbonus”.

 

In particolare, Il Superbonus spetta in caso di:

 

  • interventi di isolamento termico sugli involucri;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

 

L’aliquota massima spetta per gli interventi effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

 

Se collegati agli interventi precedenti, la detrazione maggiorata spetta anche per:

  • interventi di efficientamento energetico ordinari;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

L’opzione per lo sconto e la cessione

Il super bonus al 110% possono essere scaricati dalle tasse in 5 quote annuali di pari importo.

 

Fino a copertura dell’imposta dovuta anno per anno.

 

In alternativa alla detrazione, il contribuente può optare:

  • per un contributo, sotto forma di sconto praticato dal fornitore dei lavori (se da il consenso);
  • per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facolta’ di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

Se il contribuente opta per lo sconto, il fornitore lo recupero sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in F24 o ulteriormente cedibile ad altri soggetti. Ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

Difatti, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti. Ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

Ad ogni modo, la cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

 

In pratica, l’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

Cessione anche per le quote residue: solo con lavori pagati dal 1° luglio 2020

Come da circolare, Agenzia delle entrate, n° 24/e 2020, la cessione può essere disposta anche:

  • sulla base delle rate residue di detrazione e
  • non ancora fruite.

 

In tale ipotesi, l’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.

 

Da qui, il contribuente che ha sostenuto la spesa nell’anno 2020, può ad esempio:

  • scegliere di fruire delle prime due rate  di detrazione spettante(2020-2021),
  • indicandole nelle relative dichiarazioni dei redditi,

 

e cedere il credito corrispondente alle restanti rate di detrazione.

 

Tuttavia, la possibilità di cessione o sconto per i lavori i ristrutturazione riguardo solo le spese sostenute  nel 2020 e nel 2021.

 

Così il comma dell’art.121 del D.l. 34/2020, “I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante (…).

 

Nel suo caso non sarà possibile cedere le rate residue di detrazione.