Il D.L. 4/2022, c.d decreto Sostegni-ter, ha messo fine al mercato dei bonus edilizi. Infatti, con tale decreto, il Governo ha posto il blocco alle cessioni multiple dei crediti edilizi. L’intento dell’esecutivo è quello di contrastare le frodi nel settore dei bonus e delle agevolazioni fiscali che negli ultimi mesi sono costate carissimo alle casse dello Stato.

Il decreto che ha posto lo blocco alle cessioni multiple ha previsto tuttavia un periodo transitorio. In tale periodo transitorio sono ancora ammesse le cessioni multiple.

Ecco quali sono i crediti edilizi che rientrano nel periodo transitorio.

Il blocco alla cessione dei crediti edilizi

Dopo l’intervento del Decreto Sostegni-ter, i beneficiari delle detrazioni superbonus, bonus ristrutturazione, bonus facciate ecc:  possono cedere il relativo credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma questi ultimi non possono a loro volta cedere il credito acquistato; in applicazione dello sconto in fattura praticato dai fornitori, questi possono cedere il relativo credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che, tuttavia, non possono procedere con ulteriori cessioni.

Difatti, con il decreto Sostegni-ter, le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, ex art.121 del D.L, 34/2020, decreto Rilancio, escono fortemente ridimensionate.

Crediti con valutazioni diverse. Ecco perchè

La nuova norma ha disposto altresì un periodo di transizione nel quale il blocco alle cessioni multiple non è pienamente operativo.

Nello specifico, i crediti già oggetto di cessione con comunicazione al Fisco precedentemente alla data del 7 febbraio, potranno essere oggetto di un’ulteriore cessione. Non importa il numero di cessione di cui il credito è stato oggetto alla stessa data.

Con il provvedimento Prot. n. 2022/37381 , l’Agenzia delle entrate, in considerazione die tempi tecnici necessari per l’adeguamento del software che consente la trasmissione telematica della comunicazione delle opzioni, ha prorogato dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 il termine prima del quale devono essere inviate le Comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022, per beneficiare della disciplina transitoria.

Da qui, la disciplina transitoria si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022). Difatti, non soggiacciono ai limiti di cessione previsti dal decreto Sostegni-ter, i crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 ossia entro il 16 febbraio 2022. Questi crediti:

  • dal 17 febbraio, potranno essere ceduti un’ulteriore volta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziar;
  • a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di questa data.

Quali crediti valgono di più?

E’ chiaro che vengono a crearsi due categorie di crediti. Una ulteriormente cedibile l’altra invece soggetta appieno alla disciplina del decreto Sostegni-ter e dunque al blocco delle cessioni multiple. Da qui, il contribuente che possiede un credito che rispetta i requisiti per essere ammesso alla disciplina transitoria (cessione+comunicazione entro il 16 febbraio) varrà di più, in termini di valutazione ai fini dello scambio con con banche e intermediari comprese le Poste.

Ad ogni modo, il M5S ha già proposto due strumenti di controllo per reintrodurre la cessione multipla in favore delle banche e degli altri intermediari sottoposto alla vigilanza della banca d’Italia.

Le novità potrebbero arrivare già in fase di conversione in legge del D.L. Sostegni-ter.