Quando un imprenditore individuale si appresta a fare una cessione della propria azienda è soggetto ad una tassazione particolare che dipende dalla plusvalenza che deriva dalla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto dell’azienda e il valore che essa ha nella cessione.   Quindi la cessione di una azienda può dar luogo o ad una plusvalenza o ad una minusvalenza che va ad incidere sulle imposte sui redditi. A classificare tali plusvalenze sono gli articoli 86e 58 del TUIR.

  L’articolo 86 afferma che concorrono alla determinazione del reddito ai fini Ires le plusvalenze delle aziende. Se in caso di cessione il corrispettivo è costituito soltanto da beni ammortizzabili iscritti in bilancio allo stesso valore dei beni ceduti, la plusvalenza è determinata soltanto dal denaro pattuito.   L’articolo 58 del TUIR, invece, stabilisce che le plusvalenze che derivano da una cessione di azienda concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Ires. Se il contribuente decide di avvalersi della tassazione separata, secondo l’articolo 17 comma 2 del Tuir, invece, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Ires.   Il valore della plusvalenza o delle minusvalenze, è determinato dalla differenza del valore fiscale dei singoli beni che compongono l’azienda al momento della cessione, in base alla situazione contabile aggiornata al momento della cessione. Tale valore va confrontato con quello relativo alla cessione stessa, formato dal valore del corrispettivo più gli oneri quali spese legali, perizie, mediazioni ecc…   Per poter fruire della tassazione separata l’imprenditore deve possedere l’azienda che cede da più di 5 anni compilando il quadro RM del modello UNICO PF. Al momento della cessione, in questo caso, va versato il 20% dell’imponibile a titolo di acconto. La differenza sarà recapitata direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Anche l’imprenditore che cede l’unica azienda, perdend