I contribuenti che hanno diritto al super bonus al 110% possono in alternativa optare per lo sconto in fattura o per la cessione della detrazione a soggetti terzi. Ivi comprese banche a altri intermediari finanziari.

 

Diversi quesiti arrivati in redazione, riguardano la possibilità di cedere la detrazione spettante ad un parente anche se non ha alcun collegamento con l’effettuazione dei lavori.

 

Un caso tipico può essere quello dell’effettuazione dei lavori da parte del genitore ed eventuale cessione della detrazione al figlio.

 

E’ ammessa tale opzione? Può essere effettuata la cessione tra privati?

Il super bonus al 110%

A prevedere il super bonus al 110% per lavori di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico è il D.L. 34/2020, c.d decreto Rilancio.

Nello specifico, sono agevolati gli interventi di:

 

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

 

Tali interventi sono definiti  quali “interventi trainanti”.

 

Se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i generi interventi c.d. “trainati”:

 

  • gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR);
  • colonnine di ricarica la ricarica per  veicoli elettrici.

 

Ad ogni modo, chiarimenti specifici sono stati forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°24/e.

L’opzione per la cessione o lo sconto in fattura

Le detrazioni fiscali eco bonus e sisma bonus 110% sono indicate in dichiarazione in 5 quote annuali di pari importo. Considerata l’entità della detrazione, per usufruirne appieno è necessaria un’imposta lorda Irpef da pagare abbastanza rilevante.

 

Non è possibile portare in avanti la parte della detrazione che non è stata utilizzata nè è possibile richiederne il rimborso.

 

Tuttavia, in alternativa alla detrazione , il contribuente può optare (art.121 del D.L. Rilancio):

 

  • per un contributo, sotto forma di sconto praticato dal fornitore dei lavori (se dà il consenso);
  • per la cessione di un credito d’imposta pari alla detrazione, con facolta’ di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Laddove si opta per lo sconto, il fornitore lo recupero sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in F24 o ulteriormente cedibile ad altri soggetti. Ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Soggetti cessionari

La cessione può essere disposta in favore:

 

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

 

Le modalità di esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi di  commercialisti, ragionieri, periti commerciali ecc,  sono state definite con il Provvedimento  dell’Agenzia delle entrate datato 8 Agosto 2020.

 

Ancora, l’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.  Con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus 110% , non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell’intervento medesimo.

Eventuale cessione del credito tra privati

Considerato che in merito allo sconto in fattura, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che (fonte guida 110%):

 

  • l’impresa potrà utilizzare direttamente il credito d’imposta in compensazione in F24 in cinque quote annuali o,
  • potrà cederlo a qualunque altro soggetto (imprese, banche, privati cittadini, eccetera),

 

la stessa possibilità dovrebbe essere ammessa in caso di cessione direttamente tra privati.

 

Dunque anche in caso di effettuazione (nel senso che ha pagato le spese) dei lavori da parte del genitore è ammessa eventuale cessione della detrazione al figlio.

La detrazione è ceduta sotto forma di credito d’imposta.

 

Tuttavia sarebbero necessarie indicazioni ufficiale da parte dell’Agenzia delle entrate.

 

In relazione all’eco bonus ordinario l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di cessione della detrazione ma solo in favore di soggetti collegati al rapporto da cui ha origine la detrazione.

 

Tale restrizione non dovrebbe più valere in virtù delle novità di cui al D.L Rilancio.