La Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con una relazione pubblicata nei giorni scorsi, ha tracciato la situazione relativa alla cessione dei crediti edilizi, proprietari e imprese non possono più aspettare.  La situazione descritta è piuttosto complicata. Le frodi nella cessione dei crediti edilizi ci sono ma non riguardano solo il superbonus. A giugno 2022, sono state rilevate frodi ai danni dello Stato per 5,6 miliardi.  La norma sul 110, nelle fasi iniziali, faceva acqua da tutte le parti, i pochi controlli e le poche attestazioni richieste, hanno fatto si che la cessione del credito si prestasse a progetti fraudolenti nei confronti dello Stato.

In considerazione di ciò, il Governo è intervenuto rafforzando controlli e ampliando la lista dei documenti e delle asseverazioni necessarie per la cessione del credito.

Tuttavia, l’intervento è stato troppo incisivo e ha portato ad una eccessiva responsabilità dei cessionari ossia di coloro che acquistano i crediti dai contribuenti: imprese, banche, assicurazioni, ecc.

A tali soggetti viene chiesto di agire con una certa diligenza. Il rischio è quello di rispondere al Fisco di eventuali illegittimità del credito insieme al soggetto dal quale il credito è stato rilevato.

Cosa succede se il cessionario ha acquistato il credito in buona fede ma poi successivamente lo stesso credito viene considerato irregolare?

Responsabilità impresa-contribuente. Chi paga?

Nell circolare n°23/2022, l’Agenzia delle entrate ha messo nero su bianco che coloro che acquistano i crediti dai contribuenti devono agire con una certa diligenza. Ciò per evitare la circolazione di crediti che non farebbero altro che premiare azioni illecite.

Il livello di diligenza richiesto dipende anche dalla natura di colui che prende il credito dal contribuente o da altro cessionario. Per banche e altri intermediari, considerati operatori professionali, il livello e la qualità della diligenza deve essere elevato. Anche sulla base di quanto prevede la normativa antiriciclaggio.

Se c’è concorso di violazione nella cessione 110, viene esclusa qualsiasi diligenza.

Deciderà la Corte di Cassazione

In premessa ci siamo chiesti cosa succede se il cessionario ha acquistato il credito 110 in buona fede, ma poi successivamente lo stesso credito viene considerato irregolare.

Ebbene, la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario ha riportato informazioni circa numerosi sequestri preventivi dei crediti di imposta ceduti a terzi cessionari in buona fede. Cessionari che non hanno concorso nelle irregolarità relative ai rapporti sottostanti.

Da qui, sono sorti diversi  procedimenti giudiziari per la cessione 110, rispetto ai quali si sono formati due orientamenti giurisprudenziali contrapposti.

In sintesi (Fonte relazione Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario):

  • in base ad un primo orientamento, il cessionario di buona fede non perde il diritto di utilizzare il credito fiscale da esso acquistato anche in caso di gravi irregolarità nei rapporti sottostanti;
  • in base ad un secondo orientamento, il cessionario di buona fede non può utilizzare il credito fiscale da esso acquistato in presenza di gravi irregolarità nei rapporti sottostanti.

A ogni modo, sarà la Corte di Cassazione a risolvere la questione cessione 110. Sarebbe anche corretto non punire chi ha acquisito il credito senza alcun concorso nella violazione.