Prima il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, poi norme di interpretazione autentica nel decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, adesso anche l’Agenzia Entrate con apposito documento di prassi fornisce chiarimenti in merito al nuovo obbligo di certificazione SOA nei bonus edilizi.

Sono contenuti nella Circolare n. 10 del 20 aprile 2023, in cui oltre a confermare, si forniscono ulteriori precisazioni.

Chiarimenti che interessano la decorrenza del nuovo obbligo, l’ambito di applicazione e la soglia dei lavori a partire dalla quale scatta l’obbligo.

Intanto ricordiamo che l’acronimo SOA sta per “Società Organismo di Attestazione”. Prima della novità che ci apprestiamo ad illustrare, c’era obbligo per le imprese di avere questa certificazione per eseguire lavori pubblici. Si tratta di un’attestazione con cui si certifica che quell’impresa ha tutti i requisiti economico-organizzativi per l’impegno ad eseguire i lavori.

Con il c.d. decreto Ucraina bis (decreto-legge n. 21 del 2022), il legislatore, al fine di contrastare le frodi fiscali, ha esteso l’obbligo di certificazione SOA anche nell’edilizia privata ed in particolare per quei lavori di importo oltre 516.000 euro ammessi ai bonus edilizi (superbonus, bonus ristrutturazione, ecobonus ordinario, ecc.).

La decorrenza della certificazione SOA nei bonus edilizi

In merito alla decorrenza del nuovo obbligo di certificazione SOA anche nel campo dei bonus edilizi, lo stesso decreto Ucraina bis stabilisce che:

  • nel periodo 1° gennaio 2023 – 30 giugno 2023, anche se l’impresa non ha ancora la certificazione, questa può, comunque, prendere in carico i lavori e iniziarli. Ciò, però, a condizione che nel momento in cui si sottoscrive il contratto di appalto (ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto), l’impresa stessa dimostri al committente (ovvero all’impresa subappaltante) l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato all’acquisizione dell’attestazione SOA;
  • dal 1° luglio 2023, invece, per poter prendere lavori oltre la soglia dei 516.000 euro l’’impresa dovrà essere già dotata di SOA al momento del contratto di appalto.

A questo proposito nella Circolare dell’Agenzia Entrate è chiarito che:

  • per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Ucraina bis) e per i contratti stipulati prima di tale data è possibile fruire dei bonus edilizi a prescindere dalla SOA, anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2023
  • per i contratti stipulati a partire dal 21 maggio 2022 è possibile fruire degli sgravi fiscali, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023, a condizione che l’impresa abbia acquisito la certificazione SOA o abbia sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della stessa, entro la medesima data. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023, invece, la detrazione è condizionata all’avvenuto rilascio della certificazione SOA.

La soglia dei lavori a 516.000 euro

Si chiarisce altresì che la certificazione SOA non serve in caso di acquisto di unità immobiliari oggetto di ristrutturazione e per quelle anti sismiche.

È altresì detto, con riferimento alla soglia di 516.000 euro che:

  • tale soglia deve essere calcolata al netto dell’IVA
  • la soglia è calcolata avendo riguardo al singolo contratto di appalto e ciascun contratto di subappalto.

Facciamo un esempio. Lo stesso committente stipula un appalto da 300.000 euro e uno da 700.000 euro. Per eseguire questo secondo lavoro l’impresa che deve fare gli interventi deve essere certificata SOA.

Così come nel caso in cui l’impresa appaltatrice prende lavori per 600.000 euro e di questi ne affida 300.000 in subappalto. Significa che la prima deve avere SOA mentre la seconda può non avere SOA.

Altra cosa fondamentale è che il nuovo obbligo interessa tutti i bonus edilizi. E ciò sia nel caso della detrazione sia nel caso di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito.