Cedolare secca anche per gli immobili commerciali. E’ questa una delle novità contenute nel Disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale che oggi approda in Consiglio dei Ministri. A oggi, la tassazione  degli affitti con la cedolare secca riguarda i soli contratti di locazione di immobili abitativi. Si deve trattare di contratti  conclusi dalle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Con la riforma fiscale, la cedolare secca potrebbe essere estesa anche agli immobili commerciali.

La cedolare secca. Le regole attuali

La cedolare secca al 21%, ex art.3 del D.Lgs 23/2011,  rappresenta un’alternativa alla tassazione degli affitti con l’Irpef. Può applicarsi ance alle locazioni brevi ossia di durata non superiore a 30 giorni.

In alcuni casi la cedolare secca si applica con aliquota al 10% anziché al 21%.

I vantaggi della cedolare secca sono diversi, per i contratti di locazione soggetti a cedolare,  non andranno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, di norma dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.

Possono optare per la tassazione degli affitti con la cedolare secca, le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Tenuto conto che la norma consente l’applicazione della cedolare secca solo per gli immobili abitativi locati con finalità abitative, escludendo quelle effettuate nell’esercizio di un’attività di impresa, o di arti e professioni, occorre porre rilievo, al fine di valutare i requisiti di accesso al regime, anche all’attività esercitata dal locatario ed all’utilizzo dell’immobile locato (circolare n°26/e 2011).

Dunque, niente cedolare secca per gli immobili commerciali ossia impiegati per attività industriali, commerciali o artigianali, di interesse turistico ovvero ad attività di lavoro autonomo, ecc. (art. 27 Legge 392/1978).

La riforma fiscale. Cedolare secca anche per gli immobili commerciali

Nel Disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale, è prevista la possibilità di estendere la cedolare secca anche agli affitti degli immobili commerciali.

Con molta probabilità, anche per tali tipi di affitti verrà confermata l’aliquota del 21%.

Si ponga attenzione al fatto che l’estensione della cedolare secca anche ai locali commerciali, non sarà operativa già con la sola approvazione delle legge delega; infatti, sarà necessario l’approvazione di apposito decreto legislativo che darà attuazione a quanto previsto nella delega; il Governo ha 24 mesi di tempo dall’approvazione delle delega per mettere in atto gli obiettivi di riforma.

Cedolare secca immobili commerciali. C’è già un precedente

La cedolare secca per gli immobili commerciali non è una novità; infatti, la Legge n°145 del 2018, Legge di bilancio 2019, aveva già previsto la possibilità di applicare la tassazione sostitutiva anche per i magazzini commerciali.

Nello specifico, il comma 59 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha ammesso l’opzione per la cedolare secca anche per le locazioni commerciali, prevedendo che:

“Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 [locazioni commerciali-negozi e botteghe], di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21 per cento”.

Tale disposizione non è stata prorogata per gli anni successivi al 2019.