La Cassazione ha espresso un principio di separazione tra donazioni in vita e successione, alla cui imposta le donazioni in vita non possono essere attratte.

Con l’Ordinanza n. 22738 pubblicata il 20 ottobre 2020, la Cassazione interviene su una fattispecie, in tema di imposta di successione, che può interessare gli eredi.

Cassazione, imposta di successione: le precedenti donazioni non possono fare cumulo

L’Ordinanza n. 22738 pubblicata il 20 ottobre 2020 ha per oggetto la dichiarazione di successione da parte degli eredi, a causa della morte del genitore, il quale aveva effettuato delle donazioni ai figli mentre era in vita.

Secondo il comma 4 dell’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 346 del 1990

“il valore globale netto dell’asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell’art. 7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari”.

La normativa previgente prevedeva che, ai soli fini della determinazione delle aliquote progressive, le donazioni precedenti alla successione fossero inserite nel cumulo.

Tale disposizione normativa, che ha una finalità antielusiva, non è stata ancora abrogata.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 22738 sottolinea che, essendo intervenuta la soppressione del sistema dell’aliquota progressiva (in tema di imposta di successione), debba considerarsi abrogato l’articolo che prevedeva il cumulo di quanto donato con quanto ereditato,

“attesa la sua incompatibilità con il regime impositivo caratterizzato dall’aliquota fissa sul valore dell’asse”.

Imposta successioni e donazioni

L’imposta sulle successioni interessa il trasferimento della proprietà di beni mobili e di beni immobili o di altri diritti in seguito al decesso del titolare.

Gli assets vengono trasferiti agli eredi sulla base delle norme della successione legittima o in funzione di quel che è stato stabilito nel testamento.

L’imposta sulle donazioni, invece, interessa il trasferimento della proprietà di beni mobili e di beni immobili o di altri diritti tra persone ancora in vita.

L’imposta sulle successioni non si applica sull’attivo ereditario, ma sull’asse ereditario, che è la differenza tra l’attivo e il passivo ereditario.

Devono essere considerate esenti dal pagamento dell’imposta sulle successioni le aziende, le quote di partecipazioni e i rami aziendali a patto che gli eredi continuino per un periodo non inferiore ai 5 anni.