In merito alle tempistiche per l’erogazione della cassa integrazione, ci siamo soffermati già sull’anticipo fino a 45 mila euro (per approfondimenti leggi qui).

Il sostituto d’imposta (che sia il datore di lavoro o l’Imps) è tenuto in ogni caso a corrispondere anche il bonus Renzi in busta paga, se sussistono i requisiti. Vale per la cassa integrazione ordinaria e resta valido anche per quella in deroga. Al lavoratore in cassa integrazione spetta il bonus Renzi pienamente, senza perdere neppure un euro.

Tuttavia,  per l’erogazione, bisogna differenziare tra i casi di CIG a zero ore, cassa integrazione a rotazione o con riduzione dell’orario di lavoro.

A stabilire chi erogherà la detrazione per lavoro dipendente ed il bonus Renzi è il datore di lavoro che, anche nel caso di prestazione interamente corrisposta  dall’Inps, può chiedere all’Istituto, tramite modulo SR41 trasmesso allo stesso, di applicare o non applicare la detrazione per lavoro dipendente.

La regola generale è che il bonus Renzi sia erogato, per ciascuna giornata, da chi detiene la competenza, come sostituto d’imposta, dell’erogazione della detrazione per lavoro dipendente e del credito. Il riferimento legislativo è alla circolare Inps n. 67 del 29 maggio 2014

Casi particolari, CIG a zero ore e CIG a rotazione: chi paga il bonus Renzi?

Nell’ipotesi di cassa integrazione a zero ore con anticipo datoriale (o anche di assegno ordinario FIS a zero ore con anticipo datoriale), ad erogare il bonus sarà il datore di lavoro. L’importo in busta paga sarà calcolato per l’intero periodo di integrazione salariale. Nella fattispecie di cassa integrazione a zero ore o di assegno ordinario FIS con pagamento diretto dell’Inps, invece,  per un mese intero ad erogare il bonus Renzi sarà l’Ente previdenziale.

Se invece la cassa integrazione viene estesa ai dipendenti a rotazione vale la seguente regola: per le giornate di cassa integrazione viene riconosciuta la detrazione per lavoro dipendente e il Bonus Renzi il sostituto d’imposta.

Dunque nel caso di CIG a rotazione con anticipazione datoriale, il bonus Renzi viene pagato interamente dal datore di lavoro.

Nel caso di CIG a rotazione con pagamento diretto dell’Inps, oppure di assegno ordinario FIS a rotazione con versamento diretto dell’Inps, le giornate intere di integrazione salariale vengono corrisposte dall’Inps, il datore di lavoro può chiedere all’Istituto di erogare per quelle giornate la detrazione per lavoro dipendente e l’Istituto riconoscerà le quote giornaliere di Bonus Renzi spettanti. In tal caso il datore di lavoro dovrà calcolare in busta paga una detrazione per lavoro dipendente e il bonus Renzi solo sulle giornate lavorate.

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