Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria – CIGS, per crisi e riorganizzazione aziendale, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 9 del 10 maggio 2016, illustra la nuova disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria – CIGS, come riformata dal Jobs Act. Viene approfondita la normativa in materia di ammortizzatori sociali nelle ipotesi di crisi o riorganizzazione aziendale. La nuova cassa integrazione straordinaria, focalizza l’attenzione sia sulle novità del decreto attuativo della legge n. 183 del 2014 che sui criteri applicativi in particolare delle due causali di intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria – CIGS previste dal Decreto Ministeriale 13 gennaio 2016, n.

94033 e contiene numerosi esempi ai fini di agevolare l’operatività dei professionisti. Il provvedimento, ha previsto i “criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015” a decorrere dal 9 febbraio 2016, giorno successivo alla pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro del decreto.

Cassa Integrazione guadagni straordinaria CIGS e ambito di applicazione

L’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria – CIGS, è stato riconfermato. In sostanza l’ambito di applicazione degli interventi salariali che ripropone la regola di applicabilità della CIGS per:

  • alcuni datori di lavoro che abbiano occupato mediamente negli ultimi sei mesi più di 15 dipendenti;
  • estensione per altre aziende che invece abbiano occupato mediamente negli ultimi sei mesi più di 50 dipendenti;
  • eccezione per le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di lavoratori occupati, nonché a favore di partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali nei limiti di spesa ed alle condizioni previste dal decreto n. 148 del 2015.

La Fondazione Studi evidenzia che a tali soggetti vanno anche aggiunte le aziende con più di cinquanta dipendenti che sarebbero state escluse dalla cassa integrazione guadagni straordinaria – CIGS, ma che hanno fatto ricorso alla stabilizzazione di co.co.pro. (scaduta a fine 2013 e prevista dalla Legge n. 296 del 2006) nel settore dei call center (Decreto n. 22763 del 2015).

Questa ipotesi è possibile esclusivamente per i co.co.pro stabilizzati ancora in forza alla data di pubblicazione del decreto n. 22763 del 2015 e comunque nei limiti di spesa stanziati.

[tweet_box design=”box_09″ float=”none”]CIGS, novità e criteri di applicazione[/tweet_box]

Cassa Integrazione guadagni straordinaria CIGS: come viene calcolato il semestre?

Ai fini dell’obbligo contributivo per le modalità di calcolo del semestre, occorre fare riferimento:

  • al primo periodo di paga successivo al termine del semestre nel quale sono stati occupati, in media, 15 lavoratori (o 50 ad es. nel settore del commercio) così aderendo a quanto chiarito dall’INPS (circolare n. 211/1991);
  • nel caso di inizio di attività, si terrà conto della forza occupazione del primo mese; per quelli successivi, ma inferiori al semestre, invece, occorre riferirsi alla media dei mesi di attività anche se inferiori a sei.

La norma stabilisce che l’obbligo contributivo deve essere verificato per ciascun mese sulla base della media del semestre precedente. Per quanto concerne le prestazioni, invece, occorre tenere conto della media occupazionale del semestre precedente la data di presentazione della domanda. A tal fine, si terrà conto della complessiva forza aziendale, salvo nel caso di attività plurime.

In tale ipotesi il calcolo dei dipendenti deve essere eseguito separatamente per ciascuna attività (circolare INPS n. 44/1995).

Cassa Integrazione guadagni straordinaria CIGS: computo dei lavoratori

Sul computo dei lavoratori si applicano i criteri generali in materia di lavoro subordinato, salvo i lavoratori a tempo determinato si computano in base alla media dei sei mesi precedenti rispetto a quello di riferimento e non in base a quanto disposto dall’art. 27 del D.Lgs n. 81 del 2015. Vanno esclusi dal computo:

  • il lavoratore assente non retribuito a condizione che il lavoratore sia sostituito in quanto in tale ipotesi si computa il sostituto;
  • i somministrati a termine o a tempo indeterminato da parte delle aziende utilizzatrici.

Cassa Integrazione guadagni straordinaria CIGS: causali di intervento e criteri di autorizzazione

Sulle causali di intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria – CIGS le imprese interessate da procedura concorsuale sono impossibilitate al trattamento di CIGS.

E’ comunque possibile richiedere la CIGS nell’ambito di una procedura concorsuale per ragioni di crisi aziendale o riorganizzazione solo qualora sia disposta la continuità aziendale (circ. n. 24/2015 Ministero del Lavoro).

Inoltre vi è la possibilità per gli anni 2016, 2017 e 2018 ed entro il limite di spesa di Euro 50.000.000 per ciascun anno, un possibile ulteriore intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria – CIGS quando all’esito del programma di crisi aziendale l’impresa cessi l’attività produttiva e sussistano reali prospettive di rapida cessione dell’azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale. Il DM n. 95075 del 2016 definisce i criteri di autorizzazione e il procedimento amministrativo da seguire.

La durata della CIGS è prevista per un massimo di 12 mesi mentre l’intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria – CIGS per riorganizzazione ha una durata massima di 24 mesi, entrambi i termini massimi di durata da intendersi per ciascuna unità produttiva e nel quinquennio mobile.

Si applica la disciplina generale di un termine massimo di riduzione o sospensione dell’attività di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, ovvero un termine massimo mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini nonché per le imprese industriali esercenti attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo con esclusione, per le aziende artigiane, di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Cassa Integrazione guadagni straordinaria CIGS: Contribuzione e richiesta dell’intervento

La circolare disciplina l’iter per il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria – CIGS e ricorda che deve iniziare con la comunicazione alle rappresentative sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

La comunicazione deve contenere le cause della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

La comunicazione deve essere inoltrata direttamente dall’azienda o tramite l’Associazione imprenditoriale a cui la stessa impresa è associata o conferisce mandato, ed entro tre giorni dalla stessa comunicazione dovrà essere presentata la domanda di esame congiunto della situazione aziendale.