Più tutele per i dipendenti dei piccoli studi professionali. Assistenti e collaboratori di avvocati, commercialisti, ingegneri, medici, ecc. assunti come dipendenti potranno accedere agli ammortizzatori sociali in caso di crisi economica, al pari di altri lavoratori dipendenti da aziende con un maggior numero di dipendenti.

A stabilirlo è un decreto collegato alla legge di bilancio per il 2020 che istituisce un apposito fondo chiamato “fondo di solidarietà bilaterale per attività professionali” che consente ai professionisti titolari di piccoli studi professionali di versare per i loro collaboratori una quota contributiva aggiuntiva per il ricorso ad ammortizzatori sociali, simili alla cassa integrazione guadagni per i periodi di crisi.

Il fondo di solidarietà bilaterale per attività professionali

La contribuzione è applicabile agli studi con almeno tre dipendenti (oggi, invece, gli studi sono iscritti al Fis-Inps se hanno più di cinque dipendenti). Nel dettaglio il fondo di solidarietà così costituito e alimentato può erogare una prestazione simili a quella prevista per la cassa integrazione nei casi di sospensione dell’attività lavorativa, in cambio del versamento di un contributo dello 0,45% sulle retribuzioni dei dipendenti (di cui lo 0,15% a carico lavoratore) che sale allo 0,65% (di cui 0,22% a carico lavoratore) negli studi con più di 15 dipendenti. Gli importi e la durata saranno simili a quelli della Cig per le aziende.

Il Fondo Integrazione Salariale (Fis)

Con l’entrata in vigore della legge e quindi del nuovo fondo di solidarietà, gli studi professionali con più di cinque dipendenti che erano iscritti al Fis (fondo integrazione salariale) presso l’Inps, dovranno transitare al nuovo fondo di solidarietà bilaterale per attività professionali. Nulla cambia all’atto pratico, i datori di lavoro continueranno a versare quanto dovuto e le somme già corrisposte al Inps transiteranno in automatico al nuovo fondo che assorbirà il Fis. Si ricorda che questo fondo era nato nel 2015 con l’introduzione del Job Act che obbligava tutti i datori di lavoro esclusi dalla applicazione della cassa integrazione salariale ad aderirvi se avevano almeno cinque dipendenti in forza.

Campo di applicazione

Da quest’anno quindi si allarga la platea dei datori di lavoro che dovranno assicurare i propri dipendenti al Inps. Con il Fondi si Solidarietà Bilaterale per le attività professionali – stimano le associazioni di categoria – saranno assicurati più di 307 mila lavoratori, apprendisti compresi,  e verranno coinvolte almeno 35 mila piccoli studi professionali. Il fondo sarà alimentato da due tipi di contribuzione in misura fissa, una ordinaria e una addizionale. La prima è obbligatoria per tutti gli studi che occupano fino a 15 dipendenti ed è a carico per due terzi del datore di lavoro e per un terzo del lavoratore.  Il contributo addizionale, invece, è dovuto solamente nel caso di fruizione di prestazioni aggiuntive o speciali. È pari, per tutti gli studi, al 4% delle retribuzioni prestate dai lavoratori ed è interamente a carico dello studio professionale.

Che cosa eroga il nuovo fondo Inps, importo e durata

Il fondo bilaterale presso l’inps può erogare un assegno mensile per i lavoratori coinvolti nella riduzione dell’orario di lavoro o delle giornate lavorative per gli studi professionali in crisi. Il diritto matura dopo 90 giorni di effettiva prestazione lavorativa che corrisponde a un’anzianità contributiva di almeno tre mesi, anche non continuativi. La durata massima della prestazione calcolata sulla base della retribuzione, come avviene per la cassa integrazione, è differenziata rispetto al numero di dipendenti dello studio. Per gli studi che occupano in media fino a 15 dipendenti, l’assegno spetta al massimo per 12 mesi in un biennio mobile; mentre per quelli che occupano in media più di 15 dipendenti, l’assegno spetta al massimo per 12 mesi in un biennio mobile, con possibilità di un ulteriore periodo di 26 settimane. In ogni caso, la durata massima non può eccedere i 24 mesi nel quinquennio mobile.

L’assegno del Inps ammonta al 80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate fino a un massimo mensile al netto del contributo del 5,84% trattenuto dal fondo. Per il 2020, si tratta di 939,89 euro per retribuzioni fino a 2.159,48 euro e a 1.129,66 euro per retribuzioni superiori a 2.159,48.