Sogni una casa più grande senza lasciare quella in cui vivi? A volte l’occasione si presenta: un vicino di casa che vende un appartamento che potresti unire al tuo, cosa non rara nei condomini o nelle palazzine familiari. L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 154/E del 19 dicembre, è intervenuta proprio su questa fattispecie chiarendo che l’acquirente può usufruire nuovamente del beneficio prima casa e perfino una terza volta. C’è un solo limite che la nuova casa più grande dovrà rispettare, coerentemente con la normativa in merito ai requisiti per il bonus prima casa.

Vediamo quale.

Casa più grande ma non di lusso: si può chiedere il bonus prima casa per ampliamenti

L’unico caso in cui, con la casa più grande, si perde il bonus prima casa, è quello in cui la nuova abitazione diventa di lusso. Bisogna verificare in pratica che il nuovo immobile non sia accatastabile come categoria A/1 («abitazioni signorili»), A/8 o A/9 (che come noto sono escluse dall’agevolazione). La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate ci porta in realtà a distinguere tra due fattispecie diverse. Vediamo entrambi i casi.
Il primo è quello sopra citato del vicino di pianerottolo in condominio che decide di vendere. E’ stato quindi chiarito che se il proprietario unisce il nuovo appartamento al suo, può ottenere nuovamente il bonus prima casa.

Nel secondo caso invece abbiamo un proprietario di due immobili: uno acquistato con bonus prima casa e l’altro no; ora lo stesso soggetto acquista un terzo immobile per unirlo ai due che già possiede. Dall’unione delle tre proprietà risulterà un unico immobile. Ebbene anche in questo caso si ottiene una sola casa più grande e si mantiene il bonus prima casa. Bisogna però sempre verificare che la nuova casa più grande non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Già in passato, del resto, anche la giurisprudenza, in merito all’esigenza di ingrandire la casa divenuta nel tempo inadeguata ad ospitare il nucleo familiare con l’arrivo dei figli, aveva considerato non rigida la regola in base alla quale l’agevolazione prima casa (con l’imposta di registro ridotta al 2% e, in caso di acquisto dal costruttore, IVA al 4%) può essere concessa solo se il contribuente non possiede già un altro immobile.