Casa coniugale assegnata alla moglie nell’atto di separazione e divorzio. Il giudice assegna la casa coniugale alla moglie dove sono collocati i minori. Questo per garantire i minori di crescere nello stesso ambienti in cui sono vissuti prima della separazione. L’effetto della assegnazione della casa è solo ed esclusivamente per tutelare i minori. La recente presso dove sono collocati i minori.

Casa coniugale assegnata alla moglie anche se il proprietario è il marito

Il Giudice assegna la casa coniugale alla moglie anche se la proprietà dell’immobile è del marito.

Anche se il diritto di proprietà non viene toccato, il marito deve lasciare la casa coniugale.
Il Giudice per assegnare la casa coniugale deve considerare un fattore importante, la presenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti. Se manca questo presupposto anche se la casa è in comproprietà il giudice non potrà mai adottare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale.

Quando la casa coniugale non viene assegnata alla moglie?

Il Giudice se ritiene che l’assegnazione della casa coniugale non corrisponda all’interesse di tutela del minore,può decidere di non assegnare la casa coniugale. Questo può succedere nel caso in cui il Giudice decide che la soluzione migliore per tutelare i figli, e questi per essere tutelati dovranno allontanarsi dalla casa coniugale unitamente al genitore con essi conviventi ( sentenza della Cassazione n. 376/99).

Quando si può chiederei la revoca dell’assegnazione della casa coniugale

La revoca della casa coniugale può avvenire solo quando ci sono particolari presupposti:

  • i figli smettano di convivere stabilmente con il genitore assegnatario dell’immobile;
  • quando i figli raggiungono l’autosufficienza economica.

In questo ultimo caso l’assegnazione deve quindi essere revocata quando il figlio maggiorenne lascia la casa coniugale.
Il Giudice in questo caso potrebbe decidere di aumentare l’assegno di mantenimento dovuto al coniuge più debole (sentenza Cassazione n. 10222 del 28.04.2010).

L’articolo 337-sexies codice civile ha previsto la revoca dell’assegnazione delle casa coniugale nel caso in cui:

  • la madre decida di andare a vivere dai genitori;
  • nel caso in cui la moglie sia costretta a cambiare città per motivi di lavoro;
  • nel caso in cui la moglie si allontani dalla casa coniugale per convivere stabilmente con un’altra persona;
  • nel caso il coniuge assegnatario della casa coniugale si risposi.

Con la sentenza n. 14348/2012, la Cassazione ha chiarito, che si può revocare l’assegnazione della casa coniugale in caso in cui il coniuge non vi abiti più abitualmente, sempre che l’altro coniuge lo riesca a dimostrare e che sia una situazione costante e nel tempo. Il Giudice dovrà accertare che tale misura non contrasti con l’interesse dei figli.