L’assegnazione della casa coniugale ad uno dei due ex coniugi dopo la separazione non è disciplinata espressamente dalla legge anche se la giurisprudenza tende ad assimilarla ad un diritto personale di godimento.

Se la casa appartiene ad entrambi i coniugi, o solo a uno,  ma è stata assegnata solo ad uno di essi dopo la separazione o il divorzio, chi è tenuto al pagamento degli oneri condominiali?

A pronunciarsi al riguardo è la Corte di Cassazione con la sentenza 18476 del 2015 affermando che quando in sede di separazione la casa coniugale viene assegnata al coniuge che non è titolare del diritto di proprietà sull’immobile,  può anche essere stabilita la totale gratuità dell’assegnazione: in questo caso, quindi, le spese di condominio sono a carico del coniuge non assegnatario, così come tutti gli altri oneri.

Se, però, il giudice non interviene espressamente sulla gratuità dell’assegnazione, a doversi accollare il pagamento degli oneri condominiali è il coniuge assegnatario poichè utilizza l’immobile. In questo caso, infatti, la gratuità dell’assegnazione è limitata all’utilizzo dell’abitazione e non si estende alle spese correlate all’uso. Su questa questione, quindi, deve esprimersi unicamente il giudice della separazione che può anche decidere espressamente la modalità della ripartizione della spese relative alla casa coniugale.

Se le spese, quindi, sono a carico del coniuge assegnatario, questi deve farsi carico indistintamente di tutte le spese  o si deve fare un distinguo tra spese ordinarie e spese straordinarie? Anche se non esiste una sentenza della Corte di Cassazione al riguardo, sembra lecito ritenere che il coniuge assegnatario non debba farsi carico delle spese straordinarie e di conservazione dell’immobile che non gli appartiene (se invece è comproprietario le spese straordinarie vanno divise a metà) ma solo quelle ordinarie. Le spese di un immobile, quindi, qualora venga assegnato ad uno dei due coniugi dopo la separazione, devono essere ripartite secondo i criteri applicati nella locazione: il titolare del diritto di godimento è tenuto al pagamento della spese ordinarie di riparazione che dipendono dal deterioramento dovuto dall’uso, al proprietario dell’immobile spetteranno, invece, quelle di conservazione del bene.

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