La sospensione delle cartelle esattoriali prevista nel decreto Sostegni-bis, si estende anche alle procedure cautelari ed esecutive comprese il fermo amministrativo. Dunque, fino alla data del 30 giugno, l’Agente della riscossione non potrà iscrivere nuovi fermi amministrativi. Se il fermo è stato già iscritto per una cartella esattoriale già scaduta, anche nel periodo di sospensione,  sarà possibile pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo, per ottenere la sua cancellazione. L’alternativa è quella di richiedere  un piano di rateizzazione del debito e, pagando la prima rata, si ottiene la sospensione del fermo.

La sospensione dell’attività di riscossione cartelle esattoriali nel D.L. 41/2021, Sostegni-bis

Il D.L. Sostegni-bis è stato approvato la scorsa settimana dal Governo. A breve il testo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Tra le principali misure, la proroga della sospensione delle cartelle esattoriali ossia dell’attività di riscossione era già stata ampiamente anticipata con apposito comunicato stampa del MEF.

Ad ogni modo, il termine di sospensione dell’attività di riscossione è stato spostato dal 30 aprile al 30 giugno 2021.

La proroga è stata disposta intervenendo sull’art.68 del D.l. 18/2020, decreto Cura Italia. Decreto che per primo ha previsto la sospensione dell’attività di riscossione. Dalla sua approvazione, i vari decreti emergenziali che sono stati adottati dal Governo nel corso del tempo, hanno di volta in volta prorogato il termine di sospensione.

Nel complesso, la sospensione opera dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

In cosa consiste la sospensione dell’attività di riscossione?

Fino alla data del 30 giugno prossimo, l’Agente della riscossione. Ex Equitalia, non può notificare nuove cartelle esattoriali o avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. Restano sospese, inoltre, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art.

48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.

La sospensione al 30 giugno riguarda anche tutti i pagamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021. Pagamenti relativi a:

  • cartelle esattoriali,
  • avvisi di accertamento esecutivo e
  • avvisi di addebito INPS affidati per il recupero all’Agente della riscossione.

Compresi gli agli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane, nonché le ingiunzioni e gli atti di accertamento esecutivo emessi dagli enti territoriali.

I pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 luglio 2021.

La sospensione del  “fermo amministrativo” fino al 30 giugno

In base a quanto detto finora, sono sospesi anche i fermi amministrativi.

Se non abbiamo pagato una cartella esattoriale entro i termini previsti ossia entro 60 giorni dalla notifica e non abbiamo presentato alcuna richiesta di rateazione, l’Agente della riscossione può avviare una procedura di fermo sulla nostra auto.

Il fermo amministrativo è l’atto con cui si dispone il blocco di uno o più veicoli intestati al debitore (fonte portale Agenzia delle entrate-riscossione).

La procedura prevede una fase preliminare che si sostanzia nell’invio di un preavviso di fermo con il quale il debitore è invitato a mettersi in regola con i pagamenti entro i successivi 30 giorni.  La comunicazione contiene i dati identificativi del veicolo (targa), l’elenco delle cartelle/avvisi a cui il fermo è riferito.

Trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso, senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento del proprio debito, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione: l’Agente della riscossione procede, senza ulteriore comunicazione, con l’iscrizione del fermo amministrativo al Pubblico registro automobilistico (PRA).

Il fermo amministrativo si può evitare se, entro 30 giorni dalla ricezione del preavviso di fermo, il debitore dimostri che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione dallo stesso esercitata. Ciò avviene presentando il modello F2.

Con tale modello, il debitore dichiara che:

  • il bene mobile è strumentale all’attività di impresa/professione;
  • che il suo utilizzo è inerente e funzionale all’esercizio dell’attività/della professione e al conseguimento dei relativi ricavi-compensi;
  • eventualmente, che è proprietario del veicolo, volontariamente destinato all’attività imprenditoriale o professionale di cui sopra.

Inoltre, il fermo amministrativo non viene iscritto sui veicoli destinati al trasporto delle persone diversamente abili.

La sospensione del fermo amministrativo: se il fermo è stato già iscritto

In base a quanto detto finora, fino alla data del 30 giugno, l’Agente della riscossione non potrà iscrivere nuovi fermi amministrativi. Attenzione, se il fermo è stato già iscritto per una cartella già scaduta, anche nel periodo di sospensione,  sarà possibile pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo, per ottenere la sua cancellazione. L’alternativa è quella di richiedere un piano di rateizzazione del debito. Pagando la prima rata, si ottiene la sospensione del fermo. In tal modo, sarà possibile circolare con il veicolo interessato.

Infatti, anche nel periodo si sospensione l’agente della riscossione tratterà le istanze di rateazione.