Il Legislatore riconosce al contribuente la possibilità di rateizzare gli importi contestati con la cartella esattoriale ma anche con l’avviso di addebito Inps o con l’avviso di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle entrate, se i carichi sono affidati all’Agente della riscossione.

La prima verifica da effettuare per capire che tipo di rateazione richiedere riguarda l’importo del debito.

E’ superiore o inferiore a 60.000 euro?  Se l’importo del debito è pari o inferiore a 60.000 euro allora le modalità operative e le condizioni per richiedere la rateazione all’Agenzia delle entrate riscossione sono semplificate.

L’Agenzia delle entrate con apposito avviso pubblicato sul proprio portale, ha ricordato le regole di rateazione nonchè la procedura semplificata per richiederla on line.

Finché il contribuente è in regola con i pagamenti delle rate ossia non è decaduto dalla rateazione, l’Agenzia delle entrate-Riscossione non può iscrivere nuovi fermi o ipoteche, né attivare qualsiasi nuova procedura esecutiva.

Le rateazioni per importi fino a 60.000 euro

Per importi fino a 60 mila euro, la richiesta di rateazione può essere ottenuta:

  • direttamente on-line tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata;
  • compilando il modello R1 da inviare via pec agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso.

Sarà necessario dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà senza aggiungere alcuna documentazione. Difatti non è necessario presentare l’ISEE.

Il debito può essere pagato fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa nel modello.

Attenzione, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.

Le rateazioni per importi oltre 60.000 euro

La documentazione richiesta è diversa per le rateazioni che riguardano debiti di importo superiore a 60.000 euro. Nello specifico, la rateizzazione può essere richiesta presentando domanda tramite gli specifici indirizzi PEC riportati nel modello R2. Lo stesso modello con il quale è possibile richiedere la rateazione.

 Sarà necessario allegare la certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare. Per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

Se la richiesta è accolta, il piano di dilazione è concesso fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.

Anche in tale caso, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.

E’ possibile anche richiedere un piano straordinario o la proroga di un piano in essere.

La decadenza delle rateazione. Da gennaio con le vecchie regole pre-Covid

Ottenuta la rateazione, è bene tenere a mente le regole di decadenza.

Per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, sono di nuovo in vigore le regole ordinarie, ex art.19 del DPR 602/1973, Dunque si decade dopo 5 rate non pagate. Anche non consecutivamente.

Attenzione, per effetto delle norme adottate dai vari decreti emergenziali che si sono susseguiti negli ultimi mesi:

  • per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive;
  • per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive.