Nel  decreto fiscale approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri, ci sono diverse novità per quanto riguarda i pagamenti delle cartelle esattoriali. In primis, la proroga della scadenza per pagare le rate 2020 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio e la remissione in bonis per coloro che sono decaduti da piani di dilazione perchè alla data del 30 settembre scorso non sono riusciti ad effettuare i versamenti sospesi per Covid-19.

Un’ulteriore novità riguarda i termini per pagare la cartella esattoriale a decorrere dalla data di notifica della stessa.

L’intervento del decreto fiscale: dalla rottamazione-ter alle dilazioni ordinarie

Il decreto fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri interviene anche in materia di cartelle esattoriali in funzione dell’emergenza Covid-19. Le novità riguardano anche rottamazione-ter e saldo e stralcio.

Sulla rottamazione-ter e il saldo e stralcio, il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 può essere effettuato entro il prossimo 30 novembre 2021. La proroga in effetti riguarda le rate 2020.

Inoltre per le rateizzazioni delle cartelle esattoriali, in essere all’8 marzo 2020, cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione per Covid-19, è prevista l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateazione.

Per le restanti rateizzazioni riferite a richieste presentate dopo l’8 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate.

L’intervento sui termini di pagamento della cartella

Il decreto fiscale, prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, interviene anche sui termini di pagamento della cartella esattoriale.

Nello specifico, con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre
al 31 dicembre 2021, il termine per pagare passa da 60 a 150 giorni dalla notifica delle cartella.

Decorso inutilmente il termine dei 150 giorni, anzichè 60, cominceranno a maturare anche gli interessi di mora; dovuti a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento.

Decorsi 150 giorni potrà avere luogo l’esecuzione forzata, ex art.50 del DPR 602/73.

Sempre entro il termine dei 150 giorni, il contribuente potrà evitare l’avvio da parte dell’Ex Equitalia di azioni cautelari ed esecutive rateizzando il dovuto.

A tal proposito, per le richieste di rateazione presentate entro il 31 dicembre 2021, dal D.L. ristori, è stata elevata da 60 mila a 100 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione senza necessità per il contribuente di dover presentare l’ISEE.

Attenzione, il termine per proporre ricorso rimane sempre quello di 60 giorni dalla data di notifica della cartella, ex art.21 del D.lgs 546/1992.