Il decreto Sostegni-bis approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, rimanda al 31 luglio il pagamento delle cartelle esattoriali sospese durante l’emergenza Covid-19. Nello specifico, la scadenza del 31 luglio riguarda tutti i versamenti sospesi derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione. Sospeso fino al 30 giugno,  l’invio di nuove cartelle esattoriali e l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Ecco in chiaro tutte le novità contenute nel decreto Sostegni-bis.

Cartelle esattoriali: la precedente proroga del Decreto Sostegni

Imprese, professionisti e lavoratori sono stati fortemente colpiti dalla pandemia soprattutto in termini di liquidità. Ciò ha compresso la possibilità di far fronte al pagamento di cartelle esattoriali, accertamenti e altri atti affidati all’Ex Equitalia. Da qui il Governo è intervenuto con l’art.68 del D.L. 18/2020, decreto Cura Italia, prevedendo la sospensione dell’attività di riscossione. Inizialmente dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Con i vari decreti emergenziali che si sono susseguiti nel corso del tempo, la sospensione delle cartelle esattoriali è stata di volta in volta prorogata. Inoltre, sono state aggiunte altre previsioni volte a sospendere le procedure esecutive e cautelari posti in essere dall’Agenzia delle entrate-riscossione. Il riferimento è alla sospensione degli effetti legati ai pignoramenti presso terzi, fermi amministrativi, ipoteche ecc.

Con l’art.4 del D.L. 41/2021, il Governo ha prorogato al 30 aprile 2021 la sospensione dell’attività di riscossione, in considerazione del protrarsi dell’attuale pandemia da Covid-19.

La sospensione della notifica delle cartelle esattoriali

Entrando nello specifico, il D.L. sostegni ha sospeso fino al 30 aprile 2021 le attività di notifica di nuove cartelle esattoriali, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potevano essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.

Sono stati  sospesi fino al 30 aprile gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19/5/2020) su: stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. Cessati gli effetti della sospensione delle cartelle esattoriali, quindi, a decorrere dal 1° maggio 2021, riprendevano ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e dunque la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

La sospensione dei pagamenti

La sospensione al 30 aprile riguardava anche i pagamenti legati a cartelle esattoriali, avvisi di accertamento esecutivo e avvisi di addebito INPS affidati per il recupero all’Agente della riscossione. Compresi gli agli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane, nonché le ingiunzioni e agli atti di accertamento esecutivo emessi dagli enti territoriali.

I pagamento sospesi avrebbero dovuto essere effettuati entro il 31 maggio 2021. In unica soluzione.

La sospensione dei pagamenti riguardava anche i piani di rateazione già in essere. E’ sospeso il pagamento delle rate in scadenza nel periodo 8 marzo 2020-30 aprile 2021. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione dell’attività di riscossione nonchè dei pagamenti, decorre dal 21 febbraio 2020.

Blocco pagamenti P.A.

Nel periodo di sospensione dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 le Pubbliche Amministrazioni non hanno dovuto verificare la presenza di debiti non ancora pagati all’Agente della riscossione (articolo 48-bis del DPR n. 602/1973). Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l’Agente della riscossione non ha ancora notificato l’atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le Amministrazioni Pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario. Beneficiario inteso quale impresa o professionista che vanta un credito nei confronti della P.A.

Superata la data del 30 aprile, sarebbero dovuti terminare gli effetti positivi legati alla sospensione dell’attività di riscossione. Dal 1 maggio sarebbe dovuta riprendere a pieno regime:

  • la notifica di nuove cartelle e altri atti della riscossione;
  • l’attivazione di nuove procedure cautelari ed esecutive (fermi amministrativi, ipoteche ecc);
  • gli obblighi imposti al terzo pignorato;
  • ecc.

Tuttavia, in attesa di un ulteriore proroga normativa, in data 30 aprile, il M.E.F. con apposito comunicato stampa ha anticipato che:

è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al 31 maggio 2021, il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall’art. 4 del decreto-legge n. 41/2021 (cd. Decreto Sostegni).

Ciò è avvenuto con il Decreto sostegni-bis approvato ieri dal Consiglio dei ministri in via definitiva.

Le novità del Decreto Sostegni-bis: attività di riscossione sospesa fino al 30 giugno

All’art. 9 del D.L. Sostegni-bis è previsto che:

all’articolo 68, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all’articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “30 aprile” sono sostituite dalle seguenti: ”30 giugno”.

Difatti, l’attività di riscossione viene sospesa fino al 30 giugno 2021.

Di conseguenza, fino a tale data è sospesa l’attività di notifica di nuove cartelle esattoriali, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, quali fermo amministrativo, ipoteche, pignoramenti ecc.

Fino alla stessa data sono sospesi: gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19/5/2020) su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Attenzione, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

Sospensione cartelle esattoriali nel Sostegni-bis: pagamenti al 31 luglio

La sospensione al 30 giugno riguarda anche tutti i pagamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021. Pagamenti relativi a cartelle esattoriali, avvisi di accertamento esecutivo e avvisi di addebito INPS affidati per il recupero all’Agente della riscossione. Compresi gli agli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane, nonché alle ingiunzioni e agli atti di accertamento esecutivo emessi dagli enti territoriali.

I pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 luglio 2021.

In unica soluzione

Attenzione, il “Decreto Rilancio” ha esteso da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Tale agevolazione riguarda tutti i piani di rateizzazione già in essere e quelli che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2021. La tolleranza vale anche per i piani di rateazione già in essere con rate in scadenza nel periodo di sospensione dell’attività di riscossione, 8 marzo 2020-30 giugno 2021. Dunque, se ad esempio abbiamo 12 rate sospese, se riusciamo a pagarne almeno 3 più quella in scadenza al 31 luglio (non interessata dalla sospensione delle cartelle esattoriali) non decadremo dalla rateazione. Salvo che non abbiamo già altre rate non pagate.

Per le cartelle esattoriali e gli altri atti di recupero in scadenza nel periodo di sospensione è possibile richiedere una rateizzazione. Se ciò avviene entro il 31 luglio 2021, si evita l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate- Riscossione. Si vedano a tal proposito le FAQ dell’Agente della riscossione.