La strategia di ammortizzamento fiscale non ha dato i frutti sperati. L’obiettivo di portarsi in cassa almeno 54 miliardi di euro tramite la rottamazione delle cartelle esattoriali è stato clamorosamente mancato, visto che solo 18 sono effettivamente confluiti dove li si attendeva. Un flop che ha lasciato l’amaro in bocca al Fisco e che, di fatto, ha scongiurato (almeno per ora) il rinnovo della misura per il futuro. In tempo di pandemia, la possibilità di rottamare la propria cartella appariva come un’occasione importante, anche per l’ampio ventaglio di plichi interessati.

La legge 193/2016 aveva infatti disposto la possibilità di usufruire della chance di pagamento senza sanzioni aggiuntive oltre gli interessi di mora. Questo per tutti i carichi in sospeso compresi fra l’1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.

Una misura successivamente rafforzata, già nel 2017 con la cosiddetta Rottamazione-bis. Di fatto un’estensione del primo provvedimento, che ha permesso agli esclusi della 193 di accedere alla misura di pagamento sgravato dalle sanzioni. E via discorrendo, fino alle misure pandemiche. O, nello specifico, fino al decreto Aiuti, che ha modificato la linea d’azione sulla rottamazione.

Cartelle esattoriali, le modifiche del Dl Aiuti

L’ultima sterzata è arrivata con la conversione in legge dell’agognato dl Aiuti, datata 15 luglio 2022. In particolare, è stato l’articolo 15-bis a rimescolare il mazzo, intervenendo direttamente sul Dpr del settembre 1973. Il quale regolava le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. La modifica riguarda proprio la dilazione del pagamento delle cartelle esattoriali, per la quale si prevedeva inizialmente l’avallo per le somme iscritte a ruolo di importo superiore a 60 mila euro. Ma solo nel caso in cui il contribuente avesse documentato l’effettiva esistenza di una difficoltà economica. Un importo che, con il decreto Aiuti, è stato aumentato, con la contemporanea semplificazione delle procedure, che non prevedono più la necessità di provare la difficoltà finanziaria.

Le richieste di nuova rateizzazione

E ancora, sull’articolo 19 viene modificato il comma 3, che prevedeva, in caso di mancato pagamento di otto rate in corso di rateizzazione, il decadimento del beneficio. E, al contempo, la riscossione in un’unica soluzione dell’importo ancora iscritto a ruolo. Infine, la modifica più sostanziale: al netto della norma attuale, che prevede la possibilità di richiedere una nuova rateizzazione, sussiste l’obbligo del saldo integrale delle rate già scadute. Ora nemmeno questo la richiesta potrà essere sì inoltrata, ma l’accettazione arriverà solo in caso la domanda di rateizzazione sia arrivata dopo l’entrate in vigore della nuova legge.

E non si tratta di un dettaglio secondario, almeno guardando ai casi in cui l’agevolazione non è stata fruita in modo corretto. Fra chi ha presentato domanda, infatti, oltre la metà dei contribuenti non ha rispettato le scadenze delle rate. Una situazione che si è tradotta nel freno alla Rottamazione quater. La quale, in teoria, avrebbe dovuto rafforzare la misura della precedente modifica normativa. E per il futuro non si vedono novità.