Il Decreto fiscale pubblicato la scorsa settimana in Gazzetta Ufficiale, è intervenuto anche in materia di pagamenti delle cartelle esattoriali sospesi per Covid. Il riferimento è al periodo di sospensione dei pagamenti in scadenza nel periodo 8 marzo 2020, 31 agosto 2021. I pagamenti sospesi andavano effettuati in unica soluzione entro il 30 settembre 2021.

Su tale ultima data è intervenuto il decreto fiscale con una proroga. Non per tutti però.

Il decreto fiscale e gli interventi in materia di riscossione

Oltre a prorogare le rate della rottamazione-ter, il D.L. 146/2021, ha previsto un trattamento di favore per le rateazioni di cartelle esattoriali in essere alla data dell’8 marzo 2020.

Data di inizio sospensione della riscossione. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

In riferimento alle rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020, cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione citata, è prevista l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa.

Per i contribuenti con piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020, il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021) è differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 ( 2 novembre in quanto la scadenza fissata dal DL 146/2021 coincide con un giorno festivo). Difatti, c’è più tempo per pagare le rate sospese.

Le rateazioni e le misure emergenziali per Covid-19: fino al 31 dicembre regole straordinarie

In base alla ricostruzione fatta finora:

  • per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive;
  • per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate (decreto Rilancio e decreto Ristori).

Attenzione, per le rateizzazioni presentate successivamente al 1° gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.

Fino al 31 dicembre trovano operatività ulteriori regole straordinarie.

Nello specifico, in base alla previsioni di cui al DL Rilancio e al D.L. Ristori:

  • per le richieste di rateizzazione presentate tra il 30/11/2020 e il 31/12/2021, è elevato da 60 mila a 100 mila euro la soglia per richiedere la rateizzazione fino ad un massimo di 72 rate, senza necessità di presentare l’ISEE;
  • entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione, possono presentare una nuova richiesta di dilazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.