Il decreto Agosto ha sospeso fino al 15 ottobre il pagamento delle rate in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre 2020  riferite a cartelle esattoriali e avvisi di pagamento. Superata tale data, viene meno la previsione di favore disposta dallo stesso decreto. I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 novembre. Per le rate non sospese, in scadenza dopo il 15 ottobre, il pagamento dovrà avvenire entro la data originaria riportata nel bollettino.

L’intervento del D.L Agosto: dalla sospensione delle cartelle allo stop delle misure cautelari ed esecutive

Il D.

L. 104/2020 è intervenuto sull’attività di riscossione prorogando i termini di sospensione:

 

  • fissati dal D.L. 18/2020, decreto Cura Italia al 31 maggio e
  • allungati dal D.L. 34/2020, decreto Rilancio, al 31 agosto.

 

Difatti, il D.L. Agosto ha prorogato al 15 ottobre la sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie. Versamenti legati a  cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

 

In pratica la sospensione è operativa dall’8 marzo al 15 ottobre 2020.

 

Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

 

Ad ogni modo, i pagamenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 novembre 2020.

 

La sospensione ha riguardato anche il Blocco dei pagamenti P.A. e le verifiche delle cartelle esattoriali.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

Oltre alla sospensione dei pagamenti, fino al 15 ottobre sono state sospese altresì le notifiche di cartelle e atri atti di riscossione.

 

La sospensione non riguarda gli accertamenti esecutivi degli Enti locali.

 

In materia di pignoramenti presso terzi (ad esempio pignoramento su stipendio), fino alla stessa data, sulle somme oggetto di pignoramento,  non deve essere effettuato alcuna trattenuta.

 

Ad esempio, lo stipendio oggetto di pignoramento deve essere corrisposto per intero.

 

Tale indicazione opera  anche in presenza  di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

 

Dopo il 15 ottobre non opera alcun blocco alle trattenute.

I piani di dilazione già in essere

La sospensione dei pagamenti nel periodo 8 marzo-15 ottobre 2020 ha riguardato anche le rate di piani di dilazione già in essere, art.19 DPR 602/1973.

 

Le rate sospese con scadenza 8 marzo-15 ottobre, devono essere pagate entro il 30 novembre. A tal proposito, il pagamento deve avvenire in unica soluzione.

Le rate non interessate dalla sospensione, con scadenza dopo il 15 ottobre entro quanto devono essere pagate?

 

Per le rate in scadenza dopo il 15 ottobre, il pagamento dovrà avvenire entro la data riportata nel bollettino.

 

Come da indicazioni dell’Agente della riscossione, Il bollettino Rav, già prestampato con l’importo da pagare e il “codice” (serie numerica) da utilizzare per il pagamento, viene allegato alla cartella e agli altri atti della riscossione

 

Se il pagamento è effettuato  oltre la data di scadenza indicata sul bollettino, l’importo dovuto sarà aggiornato alla data del versamento.

 

L’aggiornamento può essere effettuato agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione, sul  portale nella sezione dedicata al “Paga online” e in area riservata, sull’APP Equiclick, presso i canali telematici e le sedi (uffici postali, banche, ricevitorie, tabaccai, bancomat) dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti a pagoPA, consultabili sul sito di pagoPA.

 

Attenzione, per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020: la decadenza dalla rateazione si determina caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive. Invece delle cinque rate ordinariamente previste dall’art.19 del DPR 602/1973.

 

Per i piani di dilazione attivati dopo il 15 di ottobre varranno le regole ordinarie.