Scade oggi 30 aprile la sospensione delle cartelle esattoriali disposta dai vari decreti emergenziali che si sono susseguiti nel corso dell’ultimo anno, l’ultima proroga era stata prevista con il DL Sostegni. A partire da lunedì, l’Agente della riscossione potrà riprendere a notificare cartelle, avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate e avvisi di addebito INPS. Ad ogni modo, una possibile proroga della sospensione potrebbe arrivare con il prossimo decreto Sostegni.

La sospensione riguardava anche i pagamenti dovuti all’Agente della riscossione nel periodo 8 marzo 2020-30 aprile 2021.

Questi pagamenti dovranno essere effettuati entro il 31 maggio. In unica soluzione.

La proroga sospensione delle cartelle esattoriali

Con l’art.4 del D.L. 41/2021, Decreto Sostegni, è stata disposta la proroga della sospensione dell’attività di riscossione. Sospensione prevista dapprima dal D.L. 18/2020, decreto Cura Italia, e poi di volta in volta prorogata dai decreti emergenziali adottati dal Governo nell’ultimo anno, in considerazione della pandemia da Covid-19 ancora in essere.

Nello specifico, fino ad oggi, 30 aprile, sono stati sospesi i versamenti delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da: cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Considerando la proroga iniziale del decreto Cura Italia, sono stati sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021. Dunque la sospensione è in essere fino ad oggi. I pagamenti sospesi devono essere effettuati, in unica soluzione, entro il prossimo 31 maggio.

Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorreva dal 21 febbraio 2020.

La sospensione dei pagamenti ha interessato anche i versamenti rateali ossia le cartelle, gli avvisi di accertamento esecutivo e avvisi di addebito INPS, per i quali il contribuente ha una rateazione in essere.

Attenzione, parliamo di carichi affidati per il recupero all’Agente della riscossione.

Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione, entro il 31 maggio è possibile richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate- Riscossione. Oltre tale data, l’Agente della riscossione potrebbe attivare le note procedure di recupero.

Inoltre, nuove rateazione, in alcuni casi,  potranno essere richieste anche senza pagare le rate scadute.

Cartelle esattoriali: pagamenti entro il 31 maggio, tolleranza fino a 10 rate non pagate

Molti contribuenti potrebbero avere dei problemi a corrispondere tutte le rate sospese entro il 31 maggio 2021. Per rendere meno traumatica la ripresa dei versamenti, il D.L. 34/2020, decreto Rilancio, ha innalzato da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Inoltre, il D.L. 137/2020, “Decreto Ristori” ha esteso tale agevolazione a tutti i piani di rateizzazione che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2021.

Difatti, la tolleranza sui pagamenti, varrà anche per quelli che rientrano nella sospensione.

La sospensione delle notifiche della cartelle esattoriali

Fino al 30 aprile, sono sospese anche le notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. La sospensione riguarda anche  le procedure di riscossione, cautelari (ad esempio il fermo amministrativo) ed esecutive (pignoramento). Fino ad oggi, sono state sospesi anche gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19/5/2020) su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Le somme non sono state sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato le ha rese fruibili al debitore anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Attenzione, da lunedì, cesseranno gli effetti della sospensione.

Infatti:

  1. riprenderà la notifica delle cartelle e degli altri atti della riscossione (misure cautelari, esecutive ecc);
  2. per i pignoramenti, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore e dunque la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito.

Il blocco pagamenti P.A.

Da lunedì riprenderanno anche le verifiche, ex art.48-bis del DPR 602/72. Sospese nel periodo 8 marzo 2020-30 aprile 2021.

Ci riferiamo alla disposizione in base alla quale, le Amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica:

  • prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro,
  • verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Rilevata l’inadempienza,  non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione. Ad ogni modo, sono corrisposte le somme che eccedono l’importo per il quale si è verificata l’inadempienza.

Sono state prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19/5/2020 (data di entrata in vigore del DL n. 34/2020), se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973.

Da lunedì riprenderanno le verifiche in parola.

Sospensione cartelle esattoriali: possibile proroga della sospensione con il decreto Sostegni-bis

La riprese dell’attività di riscossione potrebbe essere dura da fronteggiare per imprese e famiglie colpite dalla crisi economica legata al covid-19. Nel prossimo decreto Sostegni- bis, molto probabilmente potrebbe essere prorogata la sospensione delle cartelle. Ad ogni modo, da lunedì non vi è alcuna norma che vieti la ripresa della notifica delle cartelle e degli altri atti della riscossione.

Infatti, saranno considerati validi tutti gli atti, i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo che va da lunedì fino alla data di entrata in vigore del prossimo decreto Sostegni-bis.

Altresì, resteranno acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo:

  • gli interessi di mora corrisposti  nonche’
  • le sanzioni e le somme aggiuntive pagate (art. 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46).

Non rimane che attendere il prossimo decreto Sostegni-bis.