Cartelle di pagamento di Equitalia, le famose cartelle esattoriali pazze, oggetto di sospensione di fronte ad una richiesta del contribuente e annullamento automatico dopo 220 giorni di inerzia da parte dell’ente creditore.

Cartelle di pagamento legge stabilità 2013

La novità in tema di riscossione e cartelle di pagamento è contenuta nell’ultima legge di stabilità 2013 che ha previsto che al verificarsi di particolari situazioni, si possa chiedere la sospensione immediata. Tali situazioni sono elencate di seguito:

1- cartella esattoriale soggetta a prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;

2- sussistenza di un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;

3 – esistenza di una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;

4 –  esistenza di una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

5 – pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore;

6 – qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

Sospensione cartelle di pagamento: le cause

In presenza di una di queste situazioni, entro 90 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il contribuente può presentare direttamente all’agente della riscossione, anche in modalità telematica, una dichiarazione con cui attesta l’illegittimità dell’atto e chiede  la sospensione immediata delle azioni di Equitalia. Proprio in questa sua dichiarazione  il contribuente deve  indicare i motivi per cui chiede l’immediata sospensione delle cartelle di pagamento. Si sottolinea a tal proposito che, se per dimostrare l’illegittimità dei provvedimenti adottati, il contribuente produce una documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’ammontare delle somme dovute, con un minimo di 258 euro.

 Come fare istanza di sospensione

Di seguito potete trovare un fac simile di richiesta di annullamento della cartella di pagamento:

–   Istanza sospensione cartella di pagamento        

 Il procedimento di sospensione e annullamento

Dopo aver presentato istanza di sospensione immediata delle cartelle di pagamento, spetta alla stessa Equitalia che ha emesso la cartella esattoriale, trasmettere entro 10 giorni all’ente creditore, che può essere l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Inps, questa istanza.

Nei successivi 60 giorni,  l’ente creditore potrà confermare al contribuente che la cartella di pagamento è stata emessa per un buon motivo, allegando la documentazione che prova il debito pendente. In ogni caso, trascorsi inutilmente 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione del debitore a Equitalia, le partite oggetto della dichiarazione sono annullate.

 

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