Più tempo per pagare le cartelle esattoriali e i debiti nei confronti del fisco. Il decreto Rilancio ha sospeso tutti gli atti coercitivi di riscossione in scadenza fino al 31 agosto 2020.

Cartelle di pagamento, avvisi di addebito, atti di accertamento e ingiunzioni sono stati rinviati a settembre. Così come anche i pignoramenti su pensioni e stipendi in corso da parte del creditore. Per le rottamazioni dei ruoli, invece, ci sarà tempo fino al 10 dicembre 2020 per effettuare il versamento delle rate sospese durante l’emergenza sanitaria.

Stop ai pagamenti di cartelle e avvisi

Le novità contenute nel decreto Rilancio sono state pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate dopo la pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale. Per quanto concerne le cartelle esattoriali, è stato disposto il differimento “al 31 agosto 2020 del termine finale di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020”. Sono altresì estesi i termini di blocco dei pignoramenti di pensioni e stipendi e dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. I pagamenti così sospesi nei confronti del fisco e dei creditori dovranno essere fatti entro il 30 settembre 2020. In pratica, il nuovo decreto legge allunga i termini di scadenza dei pagamenti fino alla fine dell’estate.

I pagamenti sospesi fino al 31 agosto

La sospensione dei pagamenti fino al 31 agosto 2020 riguarda in sintesi:

– cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;

– avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate;

– avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;

– atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

– ingiunzioni di cui al rd n. 639/1910 emessi dagli enti territoriali;

– nuovi atti esecutivi emessi dagli locali per entrate tributarie e patrimoniali.

I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro e non oltre il 30 settembre 2020.

Per i piani di dilazione in corso e per le domande di accoglimento degli stessi fino al 31 agosto, invece, la decadenza è stata rimodulata in dieci rate anche non consecutive anziché cinque come previsto in precedenza.

La rottamazione delle cartelle

Per quanto riguarda la rottamazione-ter e Saldo e stralcio, il termine per il pagamento è stato differito al 10 dicembre 2020. Il termine è considerato tassativo essendo espressamente prevista l’inapplicabilità delle disposizioni previste nell’articolo 3, comma 14, del dl 119/2018, ovvero la tolleranza nel ritardo di pagamento della rata non superiore a cinque giorni. Pertanto il pagamento effettuato in data 11 dicembre comporterà la decadenza dei benefici connessi alle suddette definizioni agevolate. Inoltre, relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni suddette (rottamazione ter e saldo e stralcio) i debitori potranno richiedere nuove dilazioni in deroga a quanto previsto dal dl 119/2018.