La cartella di pagamento viziata dalla mancanza del codice fiscale della persona ricevente, non costituisce causa di nullità della stessa.

L’omissione del codice fiscale, qualora non sia indispensabile per la sicura identificazione del contribuente, non può costituire causa di nullità della cartella stessa.

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione che, in una recente sentenza, ha respinto il ricorso di un contribuente.

Il ricorso per la cartella di pagamento senza codice fiscale

Un principio cardine, ormai consolidato da tempo della stessa Corte Di Cassazione, vorrebbe che: qualsiasi procedura di riscossione debba sempre essere completa di tutti gli elementi necessari per ritenerla legittima.

Il fatto che essa non contenga un elemento cosi essenziale (il Codice fiscale del contribuente), costituisce sicuramente una violazione a questo principio, capace, senz’altro, di pregiudicare, in sede di contenzioso tributario, la validità della stessa procedura.

In secondo luogo è la stessa normativa fiscale che prevede la forma (vincolante e univoca) che una cartella deve avere.

Perché la Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso?

Il fatto è che la norma appena descritta non sarebbe una norma cosiddetta “perfetta”. In una norma “perfetta”, al precetto (descrizione del comportamento da tenere), deve sempre far seguito una sanzione in caso di inosservanza della stessa (nel caso in questione non vi è alcuna sanzione di nullità). Insomma, un bug di sistema. Abbiamo una violazione di legge, ma nessuna sanzione prevista. Dunque, l’atto rimane valido.

Inoltre, ad aver influito su questa decisione è il fatto che: non vi può essere stata alcuna incertezza di sicura identificazione del contribuente, infatti nell’ “estratto di ruolo”, il documento che contiene la sintesi tributaria delle cartelle esattoriali, il codice fiscale è stato, correttamente, riportato.