Chi fa trading o opera frequentemente in borsa spesso si imbatte nella odiosa imposta sui guadagni, detta capital gain. In Italia pesa per il 26%, il che significa che più di un quarto del guadagno se lo tiene lo Stato.

Il fisco non rischia nulla. I guadagni vengono tassati, le perdite invece sotto tutte a carico dell’investitore. Giusto o sbagliato, il sistema accomuna diversi Paesi europei, ma l’Italia si colloca nella parte medio alta della classifica.

I Paesi dove non si paga capital gain

La cosa anomala è che in Europa vi sono ben sette Paesi dove questo tipo di imposta non è previsto.

E non si tratta di paradisi fiscali in quanto appartengono alla cosi detta white list, cioè quell’elenco di Stati che intrattengono regolari e trasparenti scambi di informazioni fiscali con l’Italia.

Questi sono il Belgio, Bulgaria, Cipro, Grecia, Malta, Lussemburgo e Slovacchia. Ebbene i residenti in questi Stati non pagano capital gain. Questo significa che i guadagni realizzati sulle compravendite di strumenti finanziari non sono tassati.

Non si tratta di una stortura del sistema fiscale, bensì differenza che l’Unione Europea non ha mai inteso uniformare. E’ sempre stata lasciata ai singoli governi la possibilità di legiferare in merito permettendo così il sorgere di diseguaglianze aberranti fra i singoli Stati.

Il cambio di residenza

Ma come fare a sfruttare di questo regime fiscale favorevole?  Ebbene l’unica soluzione è trasferirsi a vivere in questi Paesi e tirarsi dietro i capitali. Occorre quindi abbandonare l’Italia e stabilire nello Stato di residenza il centro dei propri interessi finanziari e non.

E’ necessaria, ma non sufficiente, l’iscrizione al AIRE, l’anagrafe dei residenti all’estero. Bisogna quindi dimostrare di trascorrere almeno sei mesi all’anno, anche non continuativi, nel Paese (o Paesi) di destinazione.

L’Agenzia delle Entrate controlla di frequente i cambi di residenza, soprattutto se finalizzati a elusione fiscale.

Un’altra soluzione potrebbe essere quella di costituire delle società soggette a giurisdizione locale. Va però dimostrato, anche qui, che della società svolge attività sul posto e quindi è soggetta alla tassazione locale.