La caparra confirmatoria è quella somma di denaro o quantità di cose fungibili che una parte consegna all’altra, al momento della conclusione del contratto, per garantire l’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali (art. 1385 c.c.). In caso di inadempimento la parte adempiente che ha ricevuto la caparra confirmatoria ha facoltà di recedere dal contratto e trattenere la caparra.

Quando viene versata la caparra confirmatoria?

Quando viene sottoscritto un contratto tra le parti, ad esempio un contratto di locazione, il locatore e il locatario stabiliscono un caparra confirmatoria.

In questo modo, le parti s’impegnano ad onorare le clausole contrattuali: l’affittuario a versare un certo importo al locatore a titolo di caparra e il locatore a riceverlo e restituirlo alla cessazione o risoluzione contrattuale. L’art. 1385 del c.c. stabilisce: “Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra”. Nel caso la caparra confirmatoria venga versata per un contratto di compravendita, la somma di denaro data a titolo di caparra, diventa un anticipo sul prezzo di vendita dell’immobile o di un altro bene. Al contrario invece, se il contratto non si perfeziona, l’importo anticipato si traduce in una clausola penale, trasformandosi in indennizzo per la parte inadempiente. [tweet_box design=”box_09″ float=”none”]Caparra confirmatoria, quando bisogna versarla?[/tweet_box]

Funzione della caparra confirmatoria e natura giuridica

La caparra confimatoria ha natura reale poiché presuppone, per la sua efficacia, che l’importo pattuito venga effettivamente consegnato all’altra parte. Secondo la giurisprudenza, la natura della caparra confirmatoria vale come “garanzia dell’esecuzione del contratto” e come “autotutela“. In merito a tale ultima funzione, la giurisprudenza afferma che: “il diritto di recedere dal contratto e di trattenere la caparra ricevuta (ovvero di pretendere il doppio della caparra versata) in caso di inadempimento della controparte costituisce l’effetto proprio della clausola con cui le parti hanno convenuto, nel concludere il contratto, la dazione di una somma di denaro quale caparra confirmatoria, esprimendo per tale via la loro volontà di applicare al negozio la disciplina propria di tale istituto, cui va riconosciuta la funzione di una preventiva e convenzionale liquidazione del danno per inadempimento, e di derogare, nel contempo, sia pure in forma non definitiva, essendo sempre salva la facoltà per la parte non inadempiente di avvalersi del diverso rimedio della risoluzione, la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale” (Cass. n. 6463/2008).

Caparra confirmatoria e inadempimento dell’obbligazione contrattuale

Nel caso di inadempimento dell’obbligazione contrattuale, il codice civile prevede due ipotesi:

  • l’inadempimento è imputabile alla parte che ha versato la caparra, l’altra può decidere di recedere dal contratto e di trattenere la caparra versata;
  • l’inadempimento è imputabile alla parte che ha ricevuto la caparra, l’altra parte ha la facoltà di recedere dal contratto e di richiedere il doppio della caparra versata.

In entrambi i casi, la parte non inadempiente può optare per l’esecuzione o la risoluzione del contratto, fatto salvo, comunque, il diritto al risarcimento del danno secondo le regole generali previste dall’art. 1223 c.c. (Cass. n. 18850/2004; n. 1301/2003). Leggi anche: Contratto di locazione con cedolare secca: sanatoria per mancato invio della raccomandata