Che sembrava fin da subito una norma bizzarra ce ne eravamo accorti quasi tutti. Va bene la limitazione della responsabilità per i cessionari che rilevano i crediti anche da bonus 110, ma pretendere che per i crediti più vecchi sia prodotta la documentazione quale visto di conformità e asseverazione sulla congruità dei prezzi, sembra un pò troppo.

Tutto parte dal blocco alle cessione dei crediti degli ultimi mesi, i continui cambiamenti normativi sulla regole della cessione dei crediti edilizi compresi il 110, ha portato le banche a non accettare nuove pratiche di cessione.

Di conseguenza, le imprese si sono trovate impossibilitate ad avviare nuovi lavori in sconto in fattura e cessione del credito. Da qui, il rallentamento dei lavori già in essere nonché il blocco all’avvio di nuovi cantieri.

A rimediare al blocco nel mercato della cessione dei crediti, è intervenuto, di recente, il DL 115/2022, decreto Aiuti-bis, post conversione in legge. Limitando la responsabilità dei cessionari.

Tuttavia, per i crediti più vecchi riconducibili ai bonus diversi dal 110, la nuova norma richiede, ai fini della limitazione di responsabilità, l’acquisizione della documentazione, ai tempi non richiesta, quale visto di conformità e asseverazione sulla congruità dei costi sostenuti per i lavori.

Il rischio asseverazione sulla congruità dei costi

Dal 12 novembre, con l’entrata in vigore del DL 157/2021, decreto Antifrode, per le spese sostenute a partite da tale data:

  • a prescindere dalla data di conclusione dell’accordo per la cessione del credito o per lo sconto in fattura e dalla data di trasmissione della relativa comunicazione al Fisco,
  • l’obbligo di visto di conformità e asseverazione sussiste anche per i Bonus edilizi diversi dal Superbonus.

Fanno eccezione gli interventi di edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro. Nessuna esclusione è prevista per gli interventi ammessi al Bonus facciate. Anche se la cessione riguarda le rate residue.

La responsabilità limitata per chi acquista il credito edilizio

L’art.33-ter del DL 115/2022, decreto Aiuti-bis,  limita la responsabilità di chi rileva il credito da bonus edilizio: superbonus, bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecc.

Infatti, viene disposto che imprese e banche che prendono i crediti dal contribuente, risponderanno insieme al contribuente di un’eventuale illegittimità del credito, solo in caso di dolo o colpa grave.

Tuttavia per quei crediti più vecchi diversi dal 110 ossia sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformita’, delle asseverazioni e delle attestazioni, il cedente ossia il fornitore dei lavori è tenuto ad acquisire tali documenti , ora per allora (testo art.33-ter).

Solo in tal modo, potrà beneficiare della limitazione di responsabilità legata al dolo o alla colpa grave.

Dunque, in assenza di congruità e/o del visto di conformità il credito diventerà quasi incedibile per il fornitore. Questo perché chi rileva il credito non potrebbe godere della limitazione di responsabilità in solido (concorso nella violazione).

Tale prescrizione sui crediti più vecchi, non sembrerebbe valere per banche e altri cessionari “qualificati” per i crediti già acquisiti. Tali soggetti risponderanno di irregolarità del credito solo in caso di dolo o colpa grave. Sempre se è stata applicata la diligenza richiesta in fase di acquisizione del credito.