Il bonus locazione di cui al decreto Rilancio può trovare applicazione anche in caso di pagamento anticipato dei canoni a fronte del quale il beneficio è previsto?

Questa, in sostanza, la domanda affrontata dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 440/E del 5 ottobre 2020. Nel dettaglio il caso è quello in cui, per un contratto di affitto stipulato nel mese di dicembre 2019 è stato pagato l’intero canone di locazione, comprensivo anche delle rate relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020.

Un riepilogo del bonus locazione del decreto Rilancio

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata anche l’occasione per fare un riepilogo circa l’agevolazione oggetto della domanda.

Viene, quindi, ricordato che il bonus locazione è stato previsto dall’art. 28 del decreto Rilancio a fronte dell’emergenza da Covid-19 e si concretizza

“in un credito d’imposta calcolato sull’ammontare mensile del canone di locazione (dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno) di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”.

È pari al 60% del canone riferito ai citati mesi è spetta ai predetti soggetti, solo laddove siano rispettate le seguenti condizioni:

  • ricavi e compensi riferiti all’anno 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
  • diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Bonus locazione anche in caso di canoni anticipati: cosa ne pensa il fisco?

Detto ciò, nella commentata Risposta n. 440/E del 2020, l’Amministrazione finanziaria, per risolvere la questione, richiama quanto già aveva precisato nella Circolare n. 14/E del 2020, dove è stato detto che

“Nelle ipotesi in cui il canone relativo ai contratti qui in esame sia stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto”.

Da precisare, infine, che il bonus locazione qui in esame non è da confondersi con il bonus locazioni locale C/1 previsto dal decreto Cura Italia per il mese di marzo 2020, con cui peraltro esiste incumulabilità.

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