Sono titolare di un negozio di abbigliamento in cui ho anche installato un televisore. Pago, quindi, già il canone RAI per il negozio. Ora ho acquistato casa ed ho intestato e me le utenze di casa inclusa quella elettrica. Acquisterò, pertanto, anche il televisore per tale abitazione.

Sono a chiedere se dovrò pagare il canone RAI anche per la TV di casa o basta già quello che pago per il negozio?

Chi paga il Canone RAI ordinario e speciale?

Per dare risposta al quesito del lettore dobbiamo richiamare la differenza tra canone RAI ordinario e canone RAI speciale.

Il canone RAI ordinario è quello dovuto per il possesso del televisore in ambito privato. L’importo è di 90 euro annui. La tassa è dovuta una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi TV detenuti dai componenti della stessa famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di abitazioni in cui sono presenti i televisori.

Il canone RAI speciale, invece, è quello dovuto per il possesso del televisore in locali aperti al pubblico. L’importo dovuto varia a seconda del tipo di attività svolta.

La presunzione di possesso del televisore

Il canone RAI ordinario è pagato con addebito diretto sull’utenza elettrica (da gennaio ad ottobre) e ciò, in quanto, dal 1° gennaio 2016, è stata introdotta la presunzione secondo cui

chi è intestatario di utenza elettrica domestica è tenuto a pagare il canone RAI poiché si presume anche possessore di TV.

L’unico modo per sottrarsi al pagamento è inviare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate in cui si va a dichiarare che, nonostante si è intestatari di utenza elettrica, non si possiede alcune apparecchio televisivo (vedi anche Utenza elettrica senza TV: in scadenza la domanda di esenzione canone RAI).

Il canone RAI speciale evita quello ordinario?

Il merito alla casistica del nostro lettore riportiamo una FAQ presente sul sito istituzione del canone RAI in cui è affrontata un’ipotesi simile (ma con riguardo al titolare di un B&B).

Nella FAQ è detto che la detenzione di un apparecchio televisivo fuori dall’ambito familiare comporta l’obbligo di stipulare un canone speciale.

Pertanto, in tutti quei casi in cui l’apparecchio sia installato in locali che ne permettano la visione anche ai propri clienti, è dovuto non il canone ordinario, ma quello speciale. In questo caso, considerato che opera la presunzione di detenzione di cui sopra e che il contribuente già paga il canone speciale, questi può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione compilando il quadro A.

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