La legge di Stabilità 2016 ha previsto il nuovo sistema di pagamento del canone Rai, o come sarebbe più corretto dire dell’imposta sul possesso dell’apparecchio televisivo, attraverso la bolletta dell’energia elettrica. Il canone Rai, la cui somma totale passa da 113,5 a 100,00 euro, si pagherà in 10 rate mensili da 10 euro ciascuna, da gennaio a ottobre, in via transitoria nel 2016, le prime rate saranno addebitate nella fattura successiva al primo luglio. Si pagheranno subito 70 euro e poi i restanti 30 euro spalmati fino a ottobre.

 

Chi è obbligato a pagare il canone Rai e come?

Numerosi sono gli interrogativi che si aprono sul tema, per esempio:

  • Per i contribuenti che possiedono due case, con due bollette della luce, la nuova norma stabilisce che il canone Rai debba essere addebitato soltanto sulla fornitura di energia elettrica attinente all’abitazione di residenza. Sono pertanto escluse tutte le utenze relative ad altri immobili. Qualora, quindi,  il contribuente possiede due case ed entrambe le case siano intestate al medesimo soggetto, soltanto una delle due bollette di energia elettrica riporterà la maggiorazione del canone;
  • Nel caso di contratto della luce intestato al coniuge (ad esempio la moglie) con il canone Rai pagato invece dall’altro coniuge (ad esempio il marito) la norma stabilisce che il canone Rai debba essere versato una sola volta per nucleo familiare, fatta eccezione per le situazioni in cui entrambi i coniugi abbiano residenze diverse in due immobili diversi, pagando entrambi due utenze diverse come prima casa, in questo caso si pagherà due volte il canone Rai;
  • Nel caso d’immobili privi di televisione, dove si paga regolarmente la bolletta della luce, si deve inviare all’Agenzia delle Entrate di Torino (per raccomandata A.R.) una specifica autocertificazione sostitutiva contenente la dichiarazione che l’immobile è privo di qualsiasi apparecchio TV e che quindi il canone Rai non è dovuto;
  • Nel caso d’intestazione del canone della luce a un parente, se il parente possedesse una residenza diversa, sarebbe intestatario di due contratti della luce e soltanto in uno dei due, esattamente in quello riguardante l’utenza domestica di residenza, vedrebbe recapitarsi la maggiorazione. Attenzione, però, perché questa fattispecie implica l’ipotesi di evasione fiscale a carico del soggetto che ha intestato il contratto della luce al parente che, quindi, sarebbe comunque tenuto a versare il canone Rai tramite normale bollettino.
  • Nel caso di pagamento della bolletta della luce ma non degli importi del canone Rai , l’erogazione della luce non può essere interrotta dalla società elettrica che potrà tuttavia segnalare la situazione all’Agenzia delle Entrate. Se dai controlli dell’Agenzia dovesse poi risultare, il mancato pagamento del tributo scatterà automaticamente una sanzione che supera di cinque volte l’importo dovuto per il canone Rai. Qualora anche la sanzione non dovesse essere pagata, l’importo sarà iscritto a ruolo e la cartella di Equitalia verrà notificata.