Se la legge è uguale per tutti, lo stesso motto non può valere per il pagamento del canone RAI. Ci riferiamo, in particolar modo, alla modalità di pagamento della tassa sul possesso del televisore. Modalità che sono diverse tra chi è intestatario di utenza elettrica residenziale e chi, invece, possiede il televisore in casa ma non è lui ad essere intestatario dell’utenza.

La regola ordinaria prevede che il canone RAI è dovuto da chi possiede un apparecchio televisivo. Dunque, colpisce il possessore. Dal 2016 non è più pagato con bollettino di c/c postale, ma addebitato direttamente sulla bolletta della luce.

Questo perché da quella data, è stabilita la presunzione secondo cui chi è intestatario di utenza elettrica domestica residenziale si presume anche possessore di televisore.

Tuttavia, se nonostante si è intestatari di utenza ma nel nucleo familiare (ed in nessuna casa del nucleo) NON è presente una TV, allora è possibile evitare l’addebito e, quindi, non pagare la tassa. Per avere questa esenzione occorre inviare all’Agenzia delle Entrate il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione.

Trovi qui il doppio appuntamento per non pagare il canone RAI 2023.

L’addebito in bolletta della luce

Il canone RAI anche per il 2023 è pari a 90 euro annui. L’addebito in bolletta avviene con cadenza mensile o bimestrale, a seconda del criterio di fatturazione del fornitore dell’utenza elettrica. In dettaglio, sono addebitati:

  • 9 euro ogni mese (da gennaio ad ottobre), se la fatturazione è mensile
  • 18 euro ogni due mesi (per 5 mesi), se la fatturazione è bimestrale.

Quando il canone RAI non va in bolletta

Come detto, il presupposto del canone RAI è il possesso del televisore. Potrebbe accadere però che chi possiede la TV non sia l’intestatario dell’utenza elettrica.

Si pensi al caso dell’inquilino. Questi nella casa presa in affitto ha la TV ma l’utenza elettrica è intestata al proprietario. In una situazione del genere, il canone RAI è dovuto dall’inquilino (possessore del televisore) e NON dal proprietario (intestatario della fornitura elettrica).

Tuttavia, l’inquilino, non essendo intestatario dell’utenza, non potrà avere l’addebito sulla bolletta della luce.

Ed ecco un caso in cui il canone andrà pagato alla posta o alla banca con Modello F24. E a pagarlo dovrà essere l’inquilino a suo nome. Devono, inoltre, pagare con questa modalità anche i cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale (elenco allegato al decreto del 13 maggio 2016, n. 94).

Canone RAI 2023, le scadenze per pagare alla posta

Il pagamento del canone RAI 2023 in posta con Modello F24, può avvenire in unica soluzione o a rate (semestrali o trimestrali). Queste le scadenze da segnare:

  • in un’unica soluzione annuale, entro il 31 gennaio 2023
  • in due pagamenti semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio 2023 e il 31 luglio 2023
  • in quattro rate trimestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio 2023, il 30 aprile 2023, il 31 luglio 2023 e il 31 ottobre 2023.

Se la data cade di sabato o domenica, si slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Questi, invece, i codici tributo da utilizzare per la compilazione del modello:

  • TVRI – in caso di rinnovo del canone RAI
  • TVNA – in caso di nuovo abbonamento.

Cosa fondamentale da considerare è che in ipotesi di nuovo abbonamento il canone è dovuto dal mese in cui ha inizio la detenzione dell’apparecchio TV.

Esempio

Il sig. Antonio prende casa in affitto dal 1° marzo 2023 e da quella data in casa è presente la TV. In questo caso il canone RAI è dovuto da marzo e non da gennaio.

Gli importi parziali dovuti da prendere a riferimento sono indicati nella Circolare Agenzia delle Entrate n. 45/E del 2016.