Dopo la sperimentazione flop l’Inps ha confermato la cancellazione del Tfr in busta paga a partire da giugno scorso. In pratica la busta paga di luglio non potrà contenere la QUIR. Una delle motivazioni principali è rappresentata dalla tassazione. Resta il fatto che il dipendente possa avere necessità di un’anticipazione del TFR per diversi motivi. La recente novità in merito di cancellazione del tfr in busta paga mensile può avere in un certo senso confuso i lavoratori. Il riferimento legislativo è all’articolo 2120 del codice civile che stabilisce in modo chiaro che “il lavoratore che ha otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere un anticipo del TFR non superiore al 70%.

L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro deve soddisfare annualmente le richieste entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

E in ogni caso la richiesta è giustificata:

  • dalla necessità di eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  • oppure per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile”.

Ma l’articolo prosegue lasciando aperta anche una maggiore discrezione alle parti prevedendo infatti che datore e lavoratore possano accordarsi sull’anticipo del TFR: “condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione”.

Anticipo TFR: tassazione ed errore da non fare

Quello che bisogna stare attenti ad evitare è che l’anticipo del TFR concesso annualmente o ancora di più mensilmente determini l’assoggettamento del trattamento di fine rapporto a tassazione ordinaria.

Di fatto la funzione del Tfr in questo modo viene snaturata. La cadenza minima dell’anticipo del Tfr consigliata è di due anni.

Il datore di lavoro può negare l’anticipo del Tfr?

Come abbiamo accennato sopra, l’anticipo del Tfr è un diritto nel caso di acquisto abitazione (anche per i figli o coniuge) o anche ristrutturazione prima casa oppure per spese mediche. In alcuni casi per la richiesta di anticipo Tfr è sufficiente il contratto preliminare di acquisto prima dell’atto notarile. E’ un diritto parimenti anche l’anticipo per coprire spese sanitarie per terapie e interventi straordinari e congedi per astensione facoltativa o formazione.

Ma il datore di lavoro può negare l’anticipo del tfr? La legge prevede il pagamento entro determinati limiti, che vanno dal 4% dei lavoratori in forza all’esonero per le aziende in crisi e in cassa integrazione guadagni. I contratti collettivi possono prevedere condizioni di maggior favore.