Gentile redazione,

abito a Ferrara, una delle città più calde d’Italia. In ufficio non c’è aria condizionata e le vetrate fanno sì che il posto di lavoro diventi come una serra. E’ comprensibile capire che, in questo periodo soprattutto, non è facile lavorare con 40 gradi di temperatura e mi chiedevo se esiste una normativa che stabilisca, in qualche modo, che il lavoratore possa astenersi dal lavoro quando fa troppo caldo. Attendo una vostra risposta

Michele

 

In molti uffici e in molti luoghi di lavoro in estate si vive questo disagio anche se l’aria condizionata è installata e sono presenti ventilatori.

C’è sempre, infatti, il collega che non tollera l’aria condizionata o che accusa i ventilatori di provocare malori e dolori di ossa. Ovviamente, produrre quando il corpo risente dell’eccessivo caldo non è il massimo. La domanda posta dal nostro lettore Michele, comunque, è quella che in molti si pongono in questo momento “se le condizioni dell’ambiente di lavoro non sono adatte ci si può rifiutare di lavorare?”.

Cercheremo di vedere cosa dice la legge al riguardo e come ci si deve comportare.

Troppo caldo: cosa prevede la legge?

La legge in ambito lavoro prevede dei requisiti specifici per i locali chiusi che comprendono anche la temperatura degli ambienti. Il datore di lavoro, secondo il codice civile, tra l’altro, è obbligato a tutelare la salute psicofisica dei dipendenti permettendo loro di svolgere le proprie mansioni in ambienti salubri.

Un decreto del 2008, tra l’altro, fissa i criteri del microclima del posto di lavoro specificando che i locali di lavoro debbano avere una temperatura “adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto dell’influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità e il movimento dell’aria concomitanti.

”Sempre nel decreto si legge che “Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione”.

Gli obblighi per il datore di lavoro, in base a questa normativa, sono molto generici e non parlano nello specifico di quella che deve essere la temperatura ottimale sul luogo di lavoro.

A fissare, però, delle temperature di massima per i luoghi di lavoro è un vecchio DPR 128/1959 – art. 281 che stabilisce quelli che sono i riferimenti legislativi per la valutazione degli ambienti di lavoro per Cave e Torbiere stabilendo che “In estrema sintesi, sono definite una temperatura massima di 30-32°C, considerata compatibile con l’esecuzione di attività della durata di 8 h/giorno ed è invece vietata la normale attività al superamento dei 35°C”.

Non ci sono, quindi, normative univoche per le temperature degli ambienti di lavoro e, quindi, non sembra legale astenersi dal lavoro per il troppo caldo fermo restando l’obbligo, per il datore di lavoro, di fare tutto quello che è nelle sue possibilità per rendere più agevole il lavoro dei propri dipendenti.

Di seguito possiamo leggere una interessante proposta avanzata in Gran Bretagna proprio relativa al troppo caldo sul luogo di lavoro: Troppo caldo per lavorare: permessi e riposi autorizzati per evitare malori

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