Può accadere che il calcolo Tari presenti degli errori e che l’imposta sui rifiuti non sia dovuta o sia dovuta solo parzialmente. Le alternative per il contribuente che non intende pagare sono tre: autotutela al Comune, ricorso al giudice e istanza Equitalia.

Autotutela al Comune per non pagare la Tari

L’ente di riscossione della Tari è il Comune e l’istanza di autotutela può essere presentata direttamente all’ufficio tributi in carta semplice. Sarà il Comune, in caso di accoglimento, ad inviare l’ordine ad Equitalia per annullare il debito.

Se la Tari è stata già pagata si può procedere con l’istanza e ottenere il rimborso. E’ bene però sapere che l’istanza di autotutela non sospende i termini di pagamento né di ricorso.

Ricorso Tari dinanzi al giudice

Il contribuente può fare ricorso dinanzi al giudice tributario (un rimedio non esclude l’altro). In questo caso però ci sono dei termini: il ricorso va fatto entro 60 giorni dalla notifica della richiesta di pagamento della Tari o della cartella di pagamento di Equitalia.

Istanza di sospensione Equitalia

In alcuni casi il contribuente può presentare istanza di sospensione ad Equitalia in attesa della decisione del giudice o del Comune sulla richiesta di rimborso. Le fattispecie in cui è ammessa questa possibilità sono:
– pagamento effettuato prima della consegna del ruolo;
– sgravio emesso dal Comune;
– prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è diventato esecutivo;
– sospensione amministrativa del Comune o giudiziale;
– sentenza di annullamento totale o parziale.

Se ricorre una di queste ipotesi il contribuente, entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, può presentare richiesta di sospensione online o tramite raccomandata A/R.