Tutto sul calcolo dei redditi del nucleo familiare nel nuovo Isee 2014, il riccometro, dopo la riforma. 

 Decreto Isee 2014 in vigore dall’8 febbraio

 Al via il nuovo Isse, il riccometro 2014, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159 intitolato “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” in vigore dall’8 febbraio 2014. Cambia l’Isee, lo strumento indispensabile per le famiglie per chiedere prestazioni assistenziali allo Stato, con ilk quale viene fotografato in maniera più reale la situazione familiare del contribuente richiedente.

 Per il testo completo del decreto sul nuovo Isee 2014 si rinvia a Isee 2014 al via, pubblicato il decreto sul riccometro.

 Calcolo redditi Isee 2014

 In questa sede vediamo quali sono i redditi che vengono presi in considerazione oggi nel nuovo Isee 2014. In particolare è l’articolo 4 “Indicatore della situazione reddituale” a stabilire che tale indicatore è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.

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 Calcolo Isee 2014: quali redditi sono considerati

 Ai fini del calcolo dell’indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi specifici, a cui poi sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare. In particolare il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:

a) reddito complessivo ai fini IRPEF;

b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta;

c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonchè i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;

d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l’obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell’IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;

f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche;

g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU, non indicati nel reddito complessivo (A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell’80 per cento e del 70 per cento. Nell’importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all’estero non locati soggetti alla disciplina Ivie, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero;

h) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare;

i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo familiare, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno di riferimento del reddito.

 Calcolo redditi Isee 2014: cosa sottrarre

 All’ammontare del reddito così calcolato deve essere sottratto fino a concorrenza:

a) l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell’autorità giudiziaria. Nell’importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;

b) l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l’altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, ne’ legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell’autorità giudiziaria che ne stabilisce l’importo;

c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l’acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta, nonchè le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;

d) l’importo dei redditi agrari relativi alle attività svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell’IVA;

e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonchè degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi.

 Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata poc’anzi, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:

  •  nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo (tale detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà)
  •  nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all’INPS e dai contributi versati al medesimo istituto. Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purchè sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;
  • alternativamente a quanto previsto nel punto 2, nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l’ammontare della retta versata per l’ospitalità alberghiera, fatto salvo quanto previsto all’articolo 6, comma 3, lettera a);
  •  nel caso del nucleo facciano parte:

1) persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;

2) persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;

3) persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.

Le franchigie di cui alla presente lettera possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell’ISE.