Il disegno di legge c1041 recante “disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori” porta, nel 2017, importanti novità sul fronte di versamento stipendi e firma sulla busta paga.

Il disegno di legge, all’esame questa settimana alla Camera, vuol offrire una soluzione al problema che affligge moltissimi lavoratori dipendenti: alcuni datori di lavoro, infatti, dietro il ricatto del possibile licenziamento o della non assunzione, corrispondo ai propri dipendenti una retribuzione inferiore a quella fissata dai minimi collettivi, facendo, però, firmare per quietanza, al lavoratore, una busta paga da cui risulta una retribuzione regolare.

DDL retribuzioni: i punti chiave del decreto

Il provvedimento in oggetto, attraverso 5 articoli, introduce un meccanismo per il quale diventa obbligatorio versare la retribuzione ai dipendenti tramite istituti bancari o postali. Il lavoratore può, quindi scegliere la modalità di pagamento che più gli aggrada tra l’accredito dello stipendio, e di eventuali anticipi dello stesso, o con l’accredito diretto sul conto corrente, o con l’emissione di un assegno da parte del datore di lavoro,  oppure con pagamento in contanti presso istituto bancario o postale. Ai datori di lavoro, in questo modo, viene vietato il pagamento della retribuzione in contanti stabilendo al tempo stesso che la firma della busta paga da parte del lavoratore non costituisce prova dell’avvenuto pagamento dello stipendio.

Il datore di lavoro è tenuto, al momento dell’assunzione, a comunicare al Centro per l’Impiego competente gli estremi dell’istituto che provvederò al pagamento della retribuzione del neo assunto. L’ordine di pagamento alla banca o alla posta potrà essere annullato soltanto presentando copia della lettera di licenziamento o di dimissioni del  dipendente.

Sempre nel disegno di legge prevista la possibilità di una convenzione tra Governo, ABI e Poste Italiane per individuare gli strumenti idonei per i datori di lavoro per eseguire il pagamento degli stipendio senza nuovi oneri per l’impresa e per lo stesso lavoratore.

I datori di lavoro non titolari di Partita Iva  e non titolari di un conto corrente sono esclusi dall’obbligo così come sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e familiare (quei tipi di lavoro in cui il datore di lavoro non è un’impresa ma una famiglia).