Nella busta paga di novembre troveremo la giornata del 1° novembre che è una festività infrasettimanale e sarà retribuita, secondo l’articolo 2 della legge 260 del 1960, come se fosse un normale giorno di lavoro anche se non si è prestata attività lavorativa.

Quando le festività sono godute, infatti, e non si presta attività lavorativa, ai lavoratori è corrisposto un trattamento economico pari a quello di un giorno lavorato: praticamente non viene corrisposto un trattamento economico aggiuntivo poiché la festività è compresa nello stipendio.

Se la festività, invece, cade di domenica, risulta essere una festività non goduta e al lavoratore spetta un trattamento aggiuntivo oltre al compenso spettante per le mensilità lavorate poiché cadendo in un giorno già festivo, la domenica, la festività non permette al lavoratore di godere di un ulteriore riposo (si pensi alla domenica di Pasqua, ad esempio).

Ma a novembre cade anche un’altra festa che è quella del 4 novembre, ovvero la festa dell’Unità Nazionale. Tale giornata non è considerata un giorno festivo nè una festività soppressa e la ricorrenza viene celebrata nella prima domenica di novembre, quindi al lavoratore non spetta nessuna retribuzione aggiuntiva in busta paga.