Con il messaggio 8680 del 2014 l’INPS ha precisato che i lavoratori del settore pubblico che hanno presentato, o presenteranno, domanda di cessazione dal servizio perché beneficiari di una delle salvaguardie, inizieranno a percepire le rate del TFR soltanto dopo 24 mesi dalla presentazione della dimissioni.  

TFR Esodati: ecco come e quando

L’INPS, infatti, ricorda che l’accesso ad una delle salvaguardie non ha effetti sulle modalità e sui termini del pagamento del trattamento di fine rapporto e fine servizio i cui termini restano quelli vigenti nel regime generale.

Proprio per questo, quindi l’INPS specifica che tali termini di pagamento sono quelli che si rifanno alle istruzioni contenute nella circolare INPS numero 73 del 2014 la quale specifica che il TFR o TFS viene pagato dopo 24 mesi dalle dimissioni volontarie. Il pagamento dell’indennità, quindi, non avverrà prima di tale termine, scaduto il quale, entro 3 mesi, l’INPS deve porre in pagamento le prestazioni che spettano pena il pagamento degli interessi che ne derivano. Per pagamenti di importi compresi tra 50mila e 100mila euro il pagamento avverrà in 2 rate:

  • la prima erogata con i termini sopra descritti
  • la seconda dopo 12 mesi

  Per trattamenti con importi superiori ai 100mila euro, l’erogazione avverrà in 3 rate:

  • la prima erogata con i termini sopra descritti
  • la seconda dopo 12 mesi
  • la terza a 12 mesi dalla seconda.