Molti comuni, in questo periodo di emergenza sanitaria ed economica legate all’epidemia Covid-19, hanno emesso dei buoni spesa al fine di sostenere le famiglie in difficoltà. Il buono è utilizzabile per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercenti aderenti alla convenzione con il comune medesimo. Dunque, l’esercente al momento in cui il soggetto effettua l’acquisto presso il suo esercizio commerciale, ritiro il buono, emette il documento commerciale con indicazione delle diverse aliquote IVA applicate a seconda del bene acquistato.

Successivamente il negoziante chiederà il rimborso al comune. Dal punto di vista fiscale, il buono spesa in questione è da considerarsi come buono-corrispettivo multiuso di cui all’art. 6-quater del DPR n. 633 del 1972, ai sensi del quale un buono-corrispettivo si definisce multiuso se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi cui il buono-corrispettivo dà diritto. Nel caso dei buoni spesa, infatti, al comune che li ha emessi ed al beneficiario che li ritira, non è dato sapere in quel momento quale sia la disciplina IVA applicabile al bene che si andrà ad acquistare con il buono medesimo. Tale normativa si conoscerà solo al momento del suo utilizzo (ossia quando il beneficiario acquisterà i beni). Inoltre, per essi, l’IVA diventerà esigibile al momento stesso della cessione dei beni e/o servizi al cui acquisto si destina il buono.

Aspetti fiscali della procedura di rimborso

Come anticipato, nel momento in cui il cittadino, effettua l’acquisto dei beni con l’utilizzo del buono, il commerciante emette il documento commerciale (memorizza elettronicamente il documento che poi confluirà nell’invio telematico dei corrispettivi). Nel documento commerciale dovrà indicare la dicitura “corrispettivo non riscosso” come da indicazione riportate nella Circolare n. 3/E del 2020. Successivamente, nel momento in cui l’esercente si presenterà al comune per il rimborso, emetterà verso l’ente una nota fuori dal campo di applicazione IVA (non c’è obbligo di emettere fattura).

L’Agenzia delle Entrate, infatti, nella FAQ n. 15 del 27 novembre 2018 dedicate alla fatturazione elettronica, ha chiarito che per le operazioni fuori campo di applicazione dell’IVA, le disposizioni di legge stabiliscono che l’operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l’introduzione della fatturazione elettronica, e pertanto l’operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica. Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l’emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche “fuori campo IVA” con il formato XML. Ne consegue che, qualora l’operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente (“codice natura” da utilizzare per rappresentare tali operazioni è “N2”). Si ricorda che il comune emette i buoni fuori dal campo di applicazione IVA, quindi, nel momento del rimborso anche la nota di debito emessa dall’esercente, dovrà essere fuori dal campo di applicazione IVA.