Dal 9 settembre 2017 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico numero 122, pubblicato in GU lo scorso giugno, che riforma l’utilizzo dei buoni pasto allargandone l’uso.

I buoni pasto, infatti, prima destinati per legge soltanto al servizio sostitutivo della mensa, potranno essere utilizzati anche per fare la spesa cumulandone fino ad un massimo di 8.

La direttiva, inoltre, allarga anche la platea dei destinatari dei buoni pasto che, quindi, potranno essere fruiti anche dai lavoratori part time che lavorano in fasce orarie che non comprendono un pasto e dai collaboratori delle aziende.

I ticket restaurant potranno essere accettati oltre che dai supermercati, anche da spacci aziendali, agriturismi, ma anche per l’acquisto di prodotti direttamente dal produttore (ad esempio la frutta dal contadino) e potranno essere spesi anche al di fuori dei giorni lavorativi.

L’unico limite lasciato all’utilizzo dei buoni pasto, oltre al divieto di cumularne più di 8 per ogni spesa, è il divieto alla cessione dei ticket a terzi: i buoni pasto, infatti, per legge, possono essere utilizzati soltanto dal titolare. Un altro vincolo che permane è quello dell’indivisibilità del loro valore: il  buono pasto dovrà essere utilizzato per tutto il suo valore senza la possibilità di poter ricevere resto se non si spende tutto.  Il buono pasto, inoltre, non potrà essere convertito in denaro.

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