Buoni pasto elettronici con un unico terminale di pagamento. Si tratta dell’importante ufficialità della novità introdotta con l’art. 40-bis del decreto semplificazioni (decreto-legge n. 76 del 2020 come convertito in Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 pubblicata in GU del 14 settembre 2020).

Dunque, con l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto semplificazione, viene stabilito che, in caso di buoni pasto in forma elettronica, debba essere garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento (POS unico buoni pasto elettronici).

Le caratteristiche dei buoni pasto elettronici

I buoni pasto in formato elettronico sono regolati dall’art.

4 comma 3 del decreto MISE 7 giugno 2017 n. 122, dove sono elencate le caratteristiche di questa tipologia di ticket. Nel dettaglio da qui si evince che nei buoni pasto in formato elettronico:

  • sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico le indicazioni relative:
    • al codice fiscale o alla ragione sociale del datore di lavoro;
    • alla ragione sociale e al codice fiscale della società di emissione;
    • al valore facciale espresso in valuta corrente;
    • al termine temporale di utilizzo;
  • la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell’esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato, sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo
  • l’obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso;
  • la dicitura “Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare” deve essere riportata elettronicamente.

Potrebbero anche interessarti: