Ai fini del riconoscimento dei buoni carburante in esenzione fiscale, il decreto Ucraina-bis prevede che il buono debba essere riconosciuto nel 2022.

Rispetto ai buoni carburante trova applicazione il principio di cassa allargato?

Un’eventuale risposta affermativa, comporterebbe che l’esenzione fiscale si applicherebbe anche ai voucher consegnati dal datore di lavoro entro e non oltre il 12 gennaio 2023.

Ecco in che modo il principio di cassa allargato potrebbe incidere sui buoni carburante di cui al decreto Ucraina-bis.

Il bonus carburante per i lavoratori dipendenti

Grazie alle previsioni di cui all’art.2 del D.

L. 21/2022, per il periodo d’imposta 2022, i datori di lavoro che siano imprese o professionisti, possono erogare in favore dei propri dipendenti, a qualsiasi titolo,  buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR. L’esenzione opera fino all’importo di 200 euro.

Il limite di 200 euro può essere cumulato con l’ulteriore limite di 258,28 euro, che individua la soglia di esenzione sia fiscale che contributiva dei cosiddetti «fringe benefits» riconosciuti ai dipendenti ex art. 51 comma 3 del DPR 917/86, TUIR. Se il valore dei fringe benefit è superiore, esso concorre interamente a formare il reddito del lavoratore dipendente.

Difatti, il lavoratore può arrivare ad avere fino ad oltre 450 euro di bonus benzina esentasse.

Niente tasse anche sei buoni sono corrisposti nel 2023

Ai fini del riconoscimento dei buoni carburante in esenzione fiscale, il decreto Ucraina-bis prevede che il buono debba essere riconosciuto nel 2022.

Nella circolare n° 27/2022, l’Agenzia delle entrate, ha meglio chiarito che, in applicazione del principio di cassa allargato (articolo 51, comma 1, del TUIR), si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).

Da qui, il datore di lavoro potrà consegnare il voucher entro e non oltre il 12 gennaio 2023.

Ciò in applicazione del principio di cassa allargato.

Indipendentemente dalla data di successivo utilizzo del voucher/buono carburante.

Infatti, sia per le erogazioni in denaro che per quelle in natura rileva l’effettiva percezione da parte del lavoratore.

Il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore (vedi risoluzione 14 agosto 2020, n. 46/E; circolare 23 dicembre 1997, n. 326).

Laddove il benefit è erogato mediante voucher (uno o più voucher), il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga erogato successivamente.

Dunque, rileva la data in cui il lavoratore entra in possesso del voucher. Indipendentemente dal fatto se questo è utilizzato in periodi successivi. Da qui, l’esenzione fiscale del buono carburante non è compromessa se il lavoratore ne viene in possesso entro il 12 gennaio 2023  e lo utilizza successivamente a tale data.