La proposta di legge contro Bullismo e Cyberbullismo ha preso il primo sì dalla Camera. Il testo ora torna al Senato per l’ultima lettura.

Il testo del provvedimento presentato alla Camera, da parte delle commissioni Giustizia e Affari sociali, era un provvedimento aspettato da tempo che rafforza l’attività di prevenzione e offre strumenti di contrasto nei dei bulli del web.

Nel testo nuove misure di carattere educativo e formativo ma anche l’entrata in vigore di pene più severe, in particolare per il bullismo informatico.

Bullismo e Cyberbullismo: che cosa si intende

La proposta di legge dà una definizione precisa dei due fenomeni:

  • il Bullismo: è definito “l’aggressione o la molestia ripetuta” nei confronti di una o più vittime “allo scopo di ingenerare in essi timore, ansia o isolamento ed emarginazione”;
  • il Cyberbullismo: si tratta di atti di bullismo “che si realizza attraverso la rete telefonica, i social network, la rete Internet, la messaggistica istantanea o altre piattaforme telematiche”.

Il testo del disegno legge illustra altre forme di bullismo telematico tra cui “la realizzazione e la diffusione online, attraverso Internet, chat-room, blog o forum, di immagini, registrazioni o altri contenuti aventi lo scopo di offendere l’onore e la reputazione della vittima”.

Come il Bullismo e il Cyberbullismo vengono puniti?

In base alla nuova  proposta di legge, per le forme tradizionali di bullismo è prevista l’adozione da parte del MIUR di “linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto” del fenomeno nelle scuole, “anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale” e l’insediamento in ogni scuola di uno specifico docente che funge da referente.

Bullismo e Cyberbullismo: oscuramento del Web

Chi è vittima di Cyberbullismo, o anche il genitore del minorenne, può chiedere al titolare del trattamento, al gestore del sito internet o del social media di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete.

 Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore. L’oscuramento può essere peraltro chiesto a titolo riparativo anche dallo stesso bullo del web. Dalla definizione di gestore, che è il fornitore di contenuti su internet, sono comunque esclusi gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.

Bullismo e Cyberbullismo: Stalker informatico

Lo stalker informatico sarà ora punito con la reclusione da uno a sei anni e analoga pena varrà se il reato è commesso con scambio di identità, divulgazione di dati sensibili, diffusione di registrazioni di fatti di violenza o minaccia. In caso di condanna scatta la confisca obbligatoria di cellulari, tablet o pc.

Bullismo e Cyberbullismo: ammonimento del questore

In presenza di reati non procedibili d’ufficio il bullo, potrà essere ammonito dal questore che lo inviterà a non ripetere gli atti vessatori. Qualora l’ammonimento non abbia esiti positivi, la pena viene aumentata. Se l’ammonito è minorenne, il questore lo convocherà insieme a un genitore.