A volte le borse di studio possono rappresentare un valido sussidio di mantenimento per gli studenti, soprattutto per chi è fuori sede rispetto al proprio comune di residenza. Occorre, tuttavia, fare i conti con il regime fiscale cui sono soggetti tali sussidi.

Borsa di studio: l’assimilazione al lavoro dipendente

Per legge, le borse di studio sono considerate redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e, quindi, subiscono lo stesso trattamento fiscale con assoggettamento ad IRPEF e relative addizionali regionale e comunale.

La citata assimilazione è espressamente prevista dall’articolo 50, comma 1, lettera c) del TUIR, in sui si legge che sono considerati assimilati ai redditi da lavoro dipendente

“le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”.

Elenco borse di studio esenti IRPEF

Tuttavia, lo stesso legislatore, in deroga a quanto sopra, prevede l’esenzione fiscale per le seguenti borse di studio riconosciute:

  • dalle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero
  • agli studenti universitari dalle Regioni a statuto ordinario, dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano
  • nell’ambito del programma “Socrates”
  • dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali
  • per l’intera durata del programma “Erasmus +”, a quelle per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 173/2020) ha chiarito che le citate disposizioni di esenzione sono a “fattispecie esclusiva” e, in quanto tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica.

Di conseguenza le borse di studio “diverse” da quelle sopra menzionate, non sono suscettibili di esenzione.