Nell’anno d’imposta 2019, un soggetto residente in Svizzera ha ottenuto e percepito una borsa di studio per attività di ricerca erogata dal Fondo nazionale elvetico. La borsa di studio ha una durata di 18 mesi (quindi, una parte sarà percepita anche nel 2020) e non è assoggettata a tassazione in Svizzera. Questi successivamente (ad ottobre 2019) ha trasferito la residenza in Italia e, quindi, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se la parte di emolumento percepito nel 2020, sarà soggetto a tassazione nel nostro Paese.

Per l’Amministrazione finanziaria non ci sarà tassazione in Italia laddove il ricercatore si è spostato per seguire i suoi studi o per curare la propria formazione professionale. E’ quanto si evince dalla Risposta n. 171/E del 9 giugno 2020, in cui la stessa Agenzia delle Entrate coglie l’occasione per ripercorrere la disciplina fiscale delle borse di studio e le norme che disciplinano il concetto di residenza fiscale nel nostro territorio.

Aspetti fiscali

In merito al regime fiscale, la normativa italiana prevede che sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente, “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante” (art. 50, comma 1, lett. c del TUIR).

Tuttavia, come evidenza l’Agenzia delle Entrate, il predetto regime di imponibilità, è derogato, per espressa previsione normativa, con riferimento ad alcune specifiche tipologie di borse di studio erogate dalle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria, per i dottorati di ricerca e per le attività di ricerca post lauream, che, pertanto, non sono assoggettate ad imposta (Risoluzione n. 120/E del 2010 e Risoluzione n. 109/E del 2009).

Con riferimento al concetto di residenza, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del TUIR, ai fini delle imposte sui redditi, sono considerate residenti in Italia, le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Esiste però una presunzione di residenza fiscale in Italia (salvo prova contraria) nei confronti dei cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza da uno Stato o territorio avente un regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale 4 maggio 1999, come nel caso di specie la Svizzera.

Nel caso in questione, dunque, solo qualora il contribuente istante dimostri di avere la residenza effettiva in Svizzera per l’anno di imposta 2019 e che e si sia trasferito in Italia a fine 2019, lo stessa potrà essere considerato fiscalmente residente nel nostro Paese a partire dal 1° gennaio 2020.

Cosa prevede la Convenzione contro le doppie imposizioni

Fatta la doverosa ricostruzione, l’Agenzia delle Entrate, per dare risposta al contribuente, pone la propria attenzione sulla previsione normativa contenuta all’art. 20 della Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Italia e Svizzera, ai sensi del quale la borsa di studio percepita da un residente in uno Stato contraente (in questo caso la Svizzera) per soggiornare nell’altro Stato ( in questo caso l’Italia) non è assoggettata a tassazione in questo altro Stato (Italia), se erogata da un Ente non appartenente a quest’ultimo, ma solo nell’ipotesi in cui il trasferimento nel nostro Paese sia avvenuto al fine “di seguire i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale”.

Pertanto, giunge a concludere l’Amministrazione finanziaria, se il contribuente in questione ha trasferito la propria residenza in Italia al solo scopo di svolgere l’attività di ricerca connessa alla borsa di studio percepita, la borsa di studio che percepirà nell’anno di imposta 2020, come soggetto residente in Italia, non sarà ivi assoggettato a tassazione.

Per contro, se così non fosse, non potendo trovare applicazione la norma convenzionale richiamata, la parte di emolumento percepita nel 2020 sarà assoggettata ad imposizione fiscale nel nostro Paese ai sensi del richiamato art. 50, comma 1, lettera c), del TUIR.